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Quarantena da contatto stretto per COVID-19, lavoratori fragili e cessazione della indennità per malattia – INPS e Previdenza sociale.

Cosa prevedeva l’originaria disciplina introdotta nel 2020 per i soggetti in quarantena a seguito di un contatto stretto COVID19 e per i soggetti fragili? Entro quale termine era prevista l’erogazione della relativa indennità? Che rapporti ci sono con la prestazione della malattia da parte dell’INPS? Tali misure sono attualmente in vigore? Cosa accade, invece, nel caso di accertata positività da COVID-19?

Com’è noto, sin dal marzo 2020 era prevista una speciale normativa che equiparava la misura della quarantena del lavoratore alla malattia.

Ciò indipendentemente dal fatto che la quarantena fosse volontaria (fiduciaria) o meno.

Siffatta normativa attribuiva, conseguentemente, una indennità a tali soggetti che, sebbene non malati e, pertanto, potenzialmente in grado di svolgere l’attività lavorativa, non potevano recarsi presso il luogo di lavoro.

In ragione di ciò, infatti, l‘indennità era esclusa a priori qualora il lavoratore fosse adibito in accordo con datore di lavoro all’attività lavorativa in modalità agile.

Nel caso dello smart working veniva a cessare il presupposto dell’assenza dal servizio poiché il lavoratore era pur sempre nelle condizioni di svolgere le proprie mansioni.

L’indennità è, tuttavia, decaduta alla data del 31 dicembre 2021 senza possibilità di proroga.

Il che implica che al lavoratore in quarantena da contratto stretto così come ai lavoratori fragili non spetta più alcun ché, salvo non sussistano i presupposti per richiedere la prestazione relativa all’indennità di malattia.

Nel proseguo della trattazione si vedrà meglio in dettaglio il trattamento precedente alla data del 01 gennaio 2022 e il trattamento attuale, come da recente messaggio dell’INPS emesso il 11 febbraio 2022.

Si anticipi qui soltanto qualche considerazione estemporanea sul fatto che tale normativa disincentiverà le quarantene fiduciarie a seguito di contratto stretto.

Non essendo, infatti, prevista più alcuna indennità in tal senso difficilmente i lavoratori vorranno auto sospendersi magari dovendo fruire di congedi, permessi, ferie o assenze ad altro titolo.

Sarebbe stato maggiormente coerente da parte del legislatore dichiarare l’irrilevanza delle quarantene dato che sono stati eliminati tutti gli elementi indennizzanti e che, pertanto, le relative conseguenze economiche graverebbero tutte interamente sulle spalle del lavoratore.

Ma vediamo nel dettaglio la normativa precedente e quella attuale.

Indice.

  1. Normativa precedente.
  2. Modalità pratiche di gestione della fattispecie.
  3. Tutela dei lavoratori fragili.
  4. Tutela dei soggetti positivi al COVID19.
  5. Ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS sui casi di positività e sulle quarantene.
  6. Fattispecie della malattia conclamata.
  7. Cosa accade successivamente al 31 dicembre 2021?
  8. Motivi della decadenza del beneficio dopo il 31 dicembre 2021.
  9. Riepilogo delle fattispecie possibili.

1- Normativa precedente.

Il decreto Cura Italia, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva disposto, ai fini del trattamento economico, l’equiparazione della quarantena alla malattia.

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto venivano, pertanto, riconosciute l’indennità economica, comprensiva di contribuzione figurativa , e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.

2 – Modalità pratiche di gestione della fattispecie.

L’Istituto, nel messaggio 24 giugno 2020, n. 2584, ha comunicato le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell’emergenza Covid-19.

Nello specifico, il lavoratore, ai fini del riconoscimento della tutela, doveva produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico doveva indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

3 – Tutela dei lavoratori fragili.

Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, o in possesso del riconoscimento di disabilità o di una condizione di rischio per immunodepressione, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 dicembre, era equiparato a degenza ospedaliera. Il medico era tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente.

4 – Tutela dei soggetti positivi al COVID19.

Infine, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore doveva farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tutte le indicazioni operative erano state comunicate dall’INPS col messaggio 23 ottobre 2020, n.3871, con il quale si informava circa il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro

5 – Ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS sui casi di positività e le quarantene.

L’INPS, con il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653, aveva fornito ulteriori indicazioni operative e chiarimenti.

L’Istituto aveva precisato che “nell’attuale contesto emergenziale si sono attivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, come il lavoro agile o lo smart working. In questo ambito, relativamente alla quarantena e alla sorveglianza precauzionale”.

Esso ha osservato che, poiché in tali ipotesi non si verifica sospensione dell’attività lavorativa, “ non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio”.

6 – Fattispecie della malattia conclamata.

Diverso, come si è visto, è invece il caso della malattia conclamata, cioè confermata con un referto di positività al tampone per SARS-CoV-2.

L’INPS ha ritenuto, e ritiene tutt’ora, che in tale ipotesi il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno”.

7 – Cosa accade successivamente al 31 dicembre 2021?

Come di recente specificato dall’Istituto, le misure a favore dei soggetti in quarantena e dei soggetti fragili non sono più state prorogate.

Nello specifico si legge: “nell’ambito della disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori “fragili”, l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, già riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, non è stata ulteriormente prorogata dal legislatore”.

Conseguentemente e come rilevato nel messaggio 11 febbraio 2022, n. 679, per il 2022 non possono essere più concesse le indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili.

Rimangono, invece, ferme le norme già previste per la malattia COVID19.

Il messaggio fornisce le istruzioni operative per le strutture territoriali e per gli Uffici medico legali, precisando le modalità del riconoscimento delle tutele per gli eventi che si collocano tra il 2021 e 2022

8 – Motivi della decadenza del beneficio dopo il 31 dicembre 2021.

Come ha comunicato l’Istituto nel citato messaggio, il fatto che la quarantena o le assenze relative a contatto stretto in favore dei soggetti fragili non siano più equiparabili alla malattia e, perciò, indennizzabili è dovuto alla omessa proroga del beneficio per il quale erano stati stanziati dei fondi appositi.

La proroga è stata operata dal legislatore solo fino al 31 dicembre 2021 ma non oltre e in assenza di copertura finanziaria l’Istituto non può procedere a indennizzare periodi successivi.

9 – Riepilogo delle fattispecie possibili.

In riepilogo, pertanto, possono verificarsi le seguenti fattispecie:

  • quarantena o assenza dei soggetti fragili fino al 31 dicembre 2021 equiparate alla malattia e indennizzabili come tali, tranne l’ipotesi di attivazione del lavoro in modalità agile;
  • Quarantena o assenza dei soggetti fragili dopo il 31 dicembre 2021 non indennizzabili e, pertanto, fruibili ad altro titolo (ferie, congedi, permessi, etc.);
  • Positività al COVID 19 sia prima che dopo la data del 31 dicembre 2021 rientrano sempre e comunque nelle ipotesi di assenza per malattia e, pertanto, indennizzabili come tali.

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