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Dematerializzazione dei certificati di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV- 2: valutazioni in riferimento agli obblighi vaccinali e di possesso della Certificazione verde COVID-19 (green pass) sul lavoro.

Quali sono i requisiti di validità di un certificato di esenzione dal vaccino? È necessario che il certificato sia inserito nella DGC ai fini della sua validità? Cosa prevedono le circolari ministeriali e il DPCM 04/02/2022 al riguardo? Un certificato di esenzione cartaceo emesso anche dopo la data del 07/02/2022 può essere ritenuto invalido?

Molte persone pongono diversi quesiti di natura pratica sui decreti legge relativi alle certificazioni verdi COVID19.

Siffatti quesiti sono originati da applicazioni errate, se non arbitrarie, delle norme concernenti l’obbligo di green pass o gli obblighi vaccinali sul lavoro e, in generale, delle norme di contorno già preesistenti nell’ordinamento giuridico.

Sovente è la sospensione di lavoratori muniti di certificato di esenzione la cui validità è stata contestata per asserite irregolarità formali o sostanziali.

A tal proposito occorre valutare in che misura è contestabile un certificato di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 che sia emesso in formato cartaceo.

Sotto questo frangente diventa rilevante l’emanazione del DPCM 04/02/2022 con cui si “disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 9-bis, comma 3, decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale”.

Ci si chiede se tale DPCM vincoli solo la Pubblica Amministrazione o anche il privato.

Indice.

  1. Esclusione dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 a seguito di emissione di certificati di esenzione.
  2. Validità dei certificati di esenzione vaccinale in forma cartacea fino al 27/02/2022.
  3. Requisiti di validità formale dei certificati di esenzione alla vaccinazione ai sensi della circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021.
  4. Insindacabilità dei motivi sostanziali e della sottoscrizione delle certificazioni di esenzione.
  5. Facoltatività del formato digitale fino alla data del 27/02/2022.
  6. Cosa prevede il DPCM 04/02/2022.
  7. Nuovi requisiti formali delle certificazioni digitalizzate di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
  8. Conseguenze della digitalizzazione del certificato di esenzione.
  9. Efficacia di un DPCM.
  10. Digitalizzazione vincolante per la Pubblica Amministrazione.
  11. Validità dei certificati già emessi in cartaceo alla data del 07/02/2022.
  12. Conclusioni.

1 – Esclusione dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 a seguito di emissione di certificati di esenzione.

Com’è noto, gli obblighi vaccinali di cui al d.l. 44/2022 sono esclusi “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

Per tali ipotesi è consentita l’emissione all’uopo di certificato di esenzione temporanea o

definitiva.

2 – Validità dei certificati di esenzione vaccinale in forma cartacea fino al 27/02/2022.

Senza soffermarci qui sui requisiti sostanziali di validità dei certificati di esenzione vaccinale, si analizzerà l’aspetto correlato ai requisiti formali.

Per quanto riguarda i primi ci si limita ad osservare che le indicazioni relative ai motivi di esenzione contenute in circolari o linee guida non sono certamente vincolanti per il medico che può e deve, a pena di responsabilità professionali, valutare la sussistenza di ulteriori precauzioni o controindicazioni in totale autonomia.

Per quanto riguarda i requisiti formali e quantomeno fino alla data del 27/02/2022, si deve tener conto di quanto stabilito nella Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021.

Nella circolare si dispone espressamente: “le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo […]; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale”.

Pertanto fino alla citata data del 27/02/2022 sicuramente non è discutibile la validità dei certificati emessi in formato cartaceo da un medico autorizzato dalla normativa vigente e, cioè, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta nonché medici vaccinatori.

3 – Requisiti di validità formale dei certificati di esenzione alla vaccinazione ai sensi della circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021.

Secondo la predetta circolare (prorogata più volte con successive circolari reperibili qui) gli unici requisiti formali di validità della certificazione di esenzione sono riferiti alla necessità che fossero presenti i seguenti elementi:

  1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  2. la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
  3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
  4. Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  5. Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  6. Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

4 – Insindacabilità dei motivi sostanziali e della sottoscrizione delle certificazioni di esenzione.

La circolare de qua specifica, altresì, che “I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione)”.

Ciò implica la non sindacabilità dei requisiti sostanziali per cui la certificazione è stata emessa, salvo l’ipotesi di configurabilità del reato di cui all’art. 479 c.p.

Parimenti, poiché il medico sottoscrivente redige il certificato in qualità di pubblico ufficiale, non è sindacabile nemmeno la paternità della firma salvo che non si intenda contestare il reato di cui all’art. 476 c.p. o proporre querela di falso ex art. 221 c.p.c.

5 – Facoltatività del formato digitale fino alla data del 27/02/2022.

Sempre fino alla data del 27/02/2022, pertanto, non occorre che il certificato di esenzione sia emesso in formato digitale.

La stessa circolare citata prevede che la digitalizzazione del certificato sia una mera facoltà, anche in relazione all’archiviazione della documentazione che ha giustificato l’emissione del certificato, disponendo: “Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione”.

Ciò implica che l’emissione del documento de quo in formato digitale piuttosto che cartaceo attiene ad un onere di rilevanza interna alla pubblica amministrazione che non può gravare sul privato.

6 – Cosa prevede il DPCM 04/02/2022.

A partire dal 07/02/2022 è entrato in vigore il DPCM sottoscritto in data 04/02/2022 che introduce la certificazione di esenzione alle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 in formato digitale.

Esso sembra avere natura di decreto interministeriale tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Innovazione Tecnologica e La Transizione Digitale e, naturalmente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7 – Nuovi requisiti formali delle certificazioni digitalizzate di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

All’art. 3 il DPCM citato prevede i nuovi requisiti formali di tali documenti informatici laddove dispone che “Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionaleDGC, riportano nella sezione che include il QR code i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:

  1. cognome e nome;
  2. data di nascita;
  3. identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19; e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:
  4. malattia o agente bersaglio: “COVID-19”;
  5. la dicitura: “Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.”
  6. la data di inizio validità della certificazione;
  7. la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;
  8. il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;
  9. il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;
  10. l’ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute”.

8 – Conseguenze della digitalizzazione del certificato di esenzione.

Il certificato di esenzione in formato digitale è funzionale al rilascio di un QRCode che consenta l’attribuzione del così detto Green Pass avente validità solo nell’ambito nazionale.

Di tal ché, in assenza di digitalizzazione, l’interessato non potrà avere il green pass informatico.

Sorge, tuttavia, a questo punto spontaneo chiedersi se i certificati cartacei continuano a valere per il privato e se tali norme possano considerarsi vincolanti solo per la Pubblica Amministrazione.

9 – Efficacia di un DPCM.

Si ritiene che la risposta debba essere positiva.

In primo luogo si consideri l’efficacia di un DPCM quale atto amministrativo o, nella sola ipotesi in cui ponga norma generali ed astratte, come fonte normativa di secondo grado.

Ai sensi dell’art. 17, legge 400/1988 peraltro, esso non può normare materie che siano coperte da riserva di legge.

Per approfondimenti sull’efficacia e il valore dei DPCM vedasi questo articolo.

10 – Digitalizzazione vincolante per la Pubblica Amministrazione.

Le esenzioni all’obbligo vaccinale, giacché attinenti al diritto individuale alla salute ex art. 32 Costituzione, sicuramente sono coperte da riserva di legge.

Il DPCM 04/02/2022, quindi, vincola la Pubblica Amministrazione la quale si deve adoperare per emettere certificati digitalizzati secondo le prescrizioni ivi contenute, ma non incide sui diritti e gli interessi dei privati.

Tutta la normativa inerente la dematerializzazione del documenti amministrativi, d’altronde, vincola, in generale, solo l’operato della Pubblica Amministrazione ma non incide sui diritti dei soggetti privati.

11 – Validità dei certificati già emessi in cartaceo alla data del 07/02/2022.

Quanto sopra implica, inevitabilmente, la validità non solo dei certificati di esenzione già emessi in cartaceo prima del 07/02/2022 ma anche di quelli successivi.

Si osserva, peraltro, che, con un comunicato n° 5 del 09/02/2022, il Ministero della Salute ha prorogato tale scadenza dei certificati cartacei fino alla data ultima del 27/02/2022, indicando un periodo transitorio entro il quale gli stessi potranno coesistere con i certificati digitali.

Con lo stesso comunicato, il Ministero ha disposto che i certificati di esenzione a partire dal 07/02/2022 siano emessi esclusivamente in formato digitale.

12 – Conclusioni.

Appare superfluo osservare come tali comunicati non abbiano alcun valore vincolante per il privato cittadino.

Parimenti prive di valore vincolante per quest’ultimo sono le circolari giacché non costituiscono fonte normativa.

Di tal ché nell’ipotesi in cui il paziente ottenesse una certificazione di esenzione in formato cartaceo anche dopo la data del 27/02/2022 da parte dei soggetti autorizzati a rilasciarla, tale certificazione conserverà la propria validità ed efficacia nei confronti sia di altri privati cittadini che di pubbliche amministrazioni.

I medici certificatori agiscono, oltretutto e come si è visto sopra, in veste di pubblici ufficiali.

La validità dei relativi certificati può, conseguentemente, essere contestata solo proponendo querela di falso o affermando la sussistenza dei presupposti dei reati di falso ideologico o materiale.

1 commento su “Dematerializzazione dei certificati di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV- 2: valutazioni in riferimento agli obblighi vaccinali e di possesso della Certificazione verde COVID-19 (green pass) sul lavoro.”

  1. Per opportuna conoscenza, si riporta il quesito formulato tramite il form di contatto.
    “Se sul certificato medico cartaceo di esonero dalla vaccinazione Covid19 ( redatto dal medico di base vaccinatore) , è scritta la data di prima scadenza e visto che la stessa è stata ripetutamente rinnovata fino al 28 febbraio 2022, il rinnovo della scadenza è automatico oppure no?”

    Relativamente alla validità e alla rinnovabilità dei certificati di esenzione anche cartacei, si richiama la circolare del Ministero della Salute 0005125-25/01/2022-DGPRE-DGPRE-P secondo cui: “Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE, prot. n° 35444-05/08/2021- DGPRE, prot. n° 43366-25/09/2021-DGPRE, prot. n° 53922-25/11/2021-DGPRE e prot. n° 59069- 23/12/2021-DGPRE, si rappresenta che la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 già emesse e di nuova emissione, di cui alle predette circolari e per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 28 febbraio 2022, fatta salva l’eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del DPCM, in corso di adozione, di cui all’art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge n.52 del 2021 e successive modificazioni. “.
    Di tal chè, se nel certificato non è prevista una data specifica di cessazione anteriore al 28 febbraio 2022, esso è automaticamente prorogato a tale ultima data.
    Nei confronti del paziente non rileva il fatto che il certificato sia cartaceo. Peraltro si segnala che con comunicato n° 5 del 09/02/2022 la validità dei certificati cartacei è prorogata fino al 27/02/2022. Nel comunicato si legge, al riguardo: “Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19”

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