Simulazione dei requisiti economici e del beneficio
della Pensione di cittadinanza.
L’applicazione consente di calcolare la sussistenza o meno dei requisiti economici ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza.
Per simulare i requisiti economici e il beneficio del diritto alla Pensione di cittadinanza nel caso in cui nel nucleo familiare non sono presenti minorenni occorre cliccare sul tasto “SIMULA CON ISEE ORDINARIO”.
Anche nel caso in cui i genitori del minorenne sono conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati o nel nucleo del minorenne è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta estraneo L’ISEE Minorenni coincide con l’ISEE Ordinario. Per simulare i requisiti economici tramite questo indicatore, cliccare sul pulsante “SIMULA CON ISEE MINORENNI”.
In presenza di figli minorenni è, comunque, necessario selezionare la funzione “SIMULAZIONE DEI REQUISITI ECONOMICI e DEL BENEFICIO AI FINI PDC TRAMITE ISEE MINORENNE ovvero quando nel nucleo sono presenti dei minori”. In questo caso la funzione è applicabile quando nel nucleo del minorenne è presente un solo genitore, mentre l’altro, non coniugato e non convivente, è attratto nel nucleo ai fini dell’accesso alle prestazioni per il minorenne.
Per simulare i requisiti economici tramite l’indicatore ISEE Minorenni, simulare l’ISEE cliccando su “SIMULA CON ISEE MINORENNI”, considerando un nucleo familiare composto dal nucleo del minorenne e dal genitore non convivente attratto. Il genitore non convivente attratto, con i suoi patrimoni e redditi, deve essere incluso nel nucleo del beneficiario della prestazione.
Se nel nucleo del minorenne è presente un solo genitore e per l’altro, non convivente, è quindi necessario calcolare una componente aggiuntiva, è possibile selezionare il tasto “SIMULA CON ISEE MINORENNI E COMPONENTE AGGIUNTIVA”. Qualora non si abbia disponibilità del valore della componente aggiuntiva del genitore non convivente, è possibile simularlo con la funzione “SIMULAZIONE DELLA COMPONENTE AGGIUNTIVA RIFERITA AL GENITORE NON CONVIVENTE”.