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L’INPS si pronuncia nuovamente sulla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotta dalla legge di bilancio – INPS e previdenza sociale.

Quali sono i punti della riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali di cui alla legge di bilancio 2022? Dopo la circolare 18/2022, cos’altro ha da dire l’INPS con la nuova circolare 76/2022 e il messaggio 2637/2022? Quali sono le novità di natura contributiva relative alla cassa integrazione guadagni e ai Fondi di solidarietà? Quali sono le istruzioni operative fornite alle imprese e ai datori di lavoro?

L‘art.1, commi 191 e ss., l. 234/2021 ha modificato significativamente la disciplina degli ammortizzatori sociali introdotta dal d.lgs. 148/2015, titoli I e II.

Punto fondamentale di tale riforma è l’eliminazione del rapporto duale tra integrazioni salariali (ordinarie e straordinarie) e fondi di solidarietà.

Ora il sistema di ammortizzatori sociali dei lavoratori è imperniato, esclusivamente, sulle prestazioni di integrazione salariale relative a:

  • cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS);
  • Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • Fondi di solidarietà bilaterali.

Questo nuovo ordine normativo è finalizzato all’attuazione di un principio di protezione sociale universale, volto ad assicurare una più adeguata tutela a tutti i lavoratori.

Come già rilevato qui, infatti, a partire dal 1 gennaio 2022 le prestazioni di cui sopra sono state estese anche ai lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato.

Correlativamente, sono stati ampliati i criteri di calcolo della forza aziendale finalizzati a stabilire quali siano i datori di lavoro destinatari delle misure di integrazione salariale.

Con l’eliminazione della citata dicotomia tra cassa integrazione e Fondi è variato significativamente il trattamento normativo del datore di lavoro operante tramite più posizioni contributive.

Si tratta dell’ipotesi in cui sussistano più matricole INPS collegate allo stesso codice fiscale.

Qualora ad alcune o a ciascuna di tali posizioni contributive siano attribuiti diversi inquadramenti comportanti l’accesso a tutele salariali differenziate tra

cassa integrazione ordinaria e FIS (esclusi i Fondi bilaterali), “il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro”.

Sono state, altresì, parzialmente riformate le causali di intervento CIGS come segue:

  • È stata modificata e integrata la causale di “riorganizzazione aziendale”, con aumento della riduzione media oraria e complessiva in riferimento al contratto di solidarietà;
  • In riferimento alle causali concernenti, in via sperimentale, i “contratti di espansione” è stato ridotto il limite minimo di unità lavorative per accedere alla misura di esodo di cui al comma 5bis, art. 1 della legge di bilancio ad almeno 50 dipendenti.
  • In tali ultime ipotesi, le misure possono essere calcolate complessivamente per le fattispecie di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi.

Il nuovo limite dimensionale previsto dalla riforma, peraltro, si applica anche per le CIGS richieste ai sensi dell’art. 41, comma 7, d.lgs. 148/2015.

Su tutto quanto sopra l’INPS si pronuncia nuovamente, dopo la circolare 18/2022, con la recentissima circolare 76/2022 e il successivo messaggio 2637/2022, fornendo nuove istruzioni operative per le imprese e i datori di lavoro.

Indice.

  1. Nuova platea dei beneficiari delle integrazioni salariali.
  2. Apprendistato professionalizzante.
  3. Lavoro a domicilio.
  4. Personale dirigenziale.
  5. Apprendistato e conservazione dei benefici contributivi.
  6. Criteri per l’individuazione dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali: il criterio dimensionale.
  7. Criteri per l’individuazione dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali: esclusione delle matricole rientranti nei Fondi bilaterali.
  8. Criteri per l’individuazione dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali: Contratto di rete e codatorialità.
  9. Aliquote contributive per le integrazioni salariali ordinarie (CIGO).
  10. Datori di lavoro destinatari della CIGS.
  11. Fondi di solidarietà bilaterali.
  12. Regime transitorio per i Fondi di solidarietà.
  13. Inquadramento e aliquote contributive.
  14. Nuovi codici di autorizzazione.

1 – Nuova platea dei beneficiari delle integrazioni salariali.

Come precisato in premessa, dal 1° gennaio 2022 possono essere beneficiari delle integrazioni salariali tutti i lavoratori subordinati, nessuno escluso.

Vi rientrano, perciò, i soggetti assunti con le seguenti tipologie contrattuali:

  • sia a tempo pieno che a tempo parziale;
  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, contratto di apprendistato professionalizzante, nonché apprendistato con contratto di alta formazione e ricerca, come disciplinati dagli artt. 43, 44 e 45 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81;
  • lavoro a domicilio ex articolo 2128 codice civile e articolo 1 della l. 18 dicembre 1973, n. 877.

2 – Apprendistato professionalizzante.

La legge di bilancio 2022 non si è limitata ad estendere la platea dei beneficiari.

Sono state, altresì, rimosse una serie di limitazioni all’accesso alle integrazioni salariali.

Per quanto concerne gli apprendisti professionalizzanti, il nuovo articolo 2 del D.lgs n. 148/2015 come modificato dalla riforma in commento dispone che: “Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”.

È stato rimosso il limite dell’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale.

Parimenti, sempre per i titolari di contratto di apprendistato professionalizzante è stata eliminata la preclusione a qualsiasi trattamento di integrazione salariale, sia ordinaria e straordinaria.

A tal proposito si ricorda che, in origine, tali soggetti potevano avere accesso solo alla CIGO.

3 – Lavoro a domicilio.

La legge di bilancio 2022 è intervenuta sull’art. 2, d.lgs. 148/2015, abrogando implicitamente l’esclusione dei lavoratori a domicilio dai trattamenti di integrazione salariale come previsto dall’art. 9, comma 1, l. 877/1973.

Permane, invece, il divieto di cui all’art. 2, comma 2, l. 877/1973 di affidare lavoro a domicilio, nel eriodo indicato dalla stessa norma, alle aziende interessate da “programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro”.

Per quanto sopra, come ha precisato l’INPS nella circolare in commento, “a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del D.lgs n.148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio”.

L’obbligo contributivo interessa tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2022, anche se assunti in data antecedente.

4 – Personale dirigenziale.

In linea di principio rimangono, invece, esclusi dalle integrazioni salariali di cui al Titolo i, d.lgs. 148/2015, i dirigenti.

Unica eccezione a tal riguardo è prevista per i Fondi di solidarietà qualora l’inclusione sia delle prestazioni che dei relativi obblighi contributivi sia prevista espressamente dai decreti ministeriali istitutivi dei medesimi.

Vedasi in proposito quanto prescritto dall’art. 26, comma 4, d.lgs. 148/2015.

5 – Apprendistato e conservazione dei benefici contributivi.

Anche per le integrazioni salariali l’INPS ha ritenuto di dover dare applicazione ai benefici contributivi di cui all’art. 47, comma 7, d.lgs. 81/2015 previsti per il contratto di apprendistato.

Con la circolare 76/2022, infatti, l’Istituto ha precisato che “il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione afferente alle integrazioni salariali sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista”.

Sotto questo frangente, pertanto, l’INPS distingue tra:

  • Apprendisti assunti precedentemente la data del 1 gennaio 2022 e “mantenuti in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022”;
  • Apprendisti assunti a decorre dal 1 gennaio 2022.

Nel primo caso il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale.

Come precisato nella circolare 76/2022, “la misura della contribuzione varia – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio.

Infatti, se detti lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione CIGS”.

Nel secondo caso e, cioè, “per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione – per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato – rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato”.

6 – Criteri per l’individuazione dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali: il criterio dimensionale.

La riforma, ampliando la platea dei beneficiari ha, correlativamente, ampliato i parametri di calcolo del criterio dimensionale minimo necessario per stabilire quali datori di lavoro rientrino nell’ambito di applicabilità di ciascuna integrazione salariale.

Nello specifico sono, ora, “da comprendersi nel calcolo della forza aziendale tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda”.

Si richiamano in proposito le circolari INPS 176/2016 e 9/2017 in riferimento al calcolo della media semestrale.

Come, inoltre, anticipato in premessa, in caso di matricole collegate facenti capo al medesimo codice fiscale (cioè allo stesso datore di lavoro), la forza lavoro viene calcolata complessivamente in riferimento a tutti lavoratori impiegati in ciascuna singola posizione contributiva.

Ciò anche e soprattutto se per ciascuna o alcune di queste matricole sussistono inquadramenti contributivi differenti comportanti, in astratto, l’applicazione di diversi trattamenti di integrazione salariale.

In tal caso il trattamento da applicarsi sarà unico giacché valutato in base alla forza lavoro complessivamente riferita al singolo codice fiscale del soggetto contribuente interessato.

7 – Criteri per l’individuazione dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali: esclusione delle matricole rientranti nei Fondi bilaterali.

Il principio di cui sopra unifica, tuttavia, solo la cassa integrazione e il FIS, mentre lascia separato l’ambito di applicazione dei Fondi bilaterali.

Ciò implica che, ai fini del calcolo del requisito dimensionale nel caso di più posizioni contributive collegate resteranno, comunque, esclusi i lavoratori di quelle matricole appartenenti a settori comportanti l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40, d.lgs. 148/2015.

Come precisato nella circolare 76/2022 occorre, tuttavia, considerare comunque che “Dovranno, invece, essere conteggiati i lavoratori che risultano dipendenti da datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi, ma che occupano un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito dai decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022.

Detti datori di lavoro, infatti, nel periodo transitorio di cui all’articolo 26, comma 7-bis, del D.lgs n. 148/2015, rientrano nel campo di applicazione del FIS”.

8 – Criteri per l’individuazione dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali: Contratto di rete e codatorialità.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del d.l. 5/2009 e dell’art. 30, comma 4-ter, d.lgs. 276/2003, i lavoratori possono essere assunti in

codatorialità nell’ambito di un contratto di rete.

Con il DM 205/2021 sono stati disciplinati gli obblighi comunicativi e contributivi in capo al datore di lavoro in riferimento a tali fattispecie.

I datori di lavoro aderenti a un contratto di rete devono trasmettere le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni di legge.

In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella citata comunicazione dovrà essere indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

In ragione di quanto sopra, l’INPS ha precisato che “ai fini del computo dei suddetti lavoratori per la determinazione della forza aziendale e, quindi, per la compilazione dell’elemento <ForzaAziendale>, ne consegue quanto segue:

  • i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, sono imputati e conteggiati esclusivamente in capo all’impresa di provenienza, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole già in uso proprie della fattispecie del contratto di lavoro (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, ecc.);
  • in caso di nuova assunzione di lavoratori da utilizzare in codatorialità, gli stessi sono imputati e conteggiati in capo all’impresa individuata ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo nella relativa comunicazione del soggetto incaricato dalla rete, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole proprie della fattispecie del contratto di lavoro stipulato in codatorialità (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, ecc.);
  • i lavoratori in distacco ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del D.lgs n. 276/2003 nell’ambito di un contratto di rete sono computati, secondo la regola generale, in capo al datore di lavoro distaccante”.

9 – Aliquote contributive per le integrazioni salariali ordinarie (CIGO).

La nuova legge di bilancio non è intervenuta sugli obblighi contributivi per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO che rimangono immutati.

Si rimanda, pertanto, a quanto già precedentemente previsto dall’art. 13, d.lgs. 148/2015 per le relative aliquote contributive.

In ragione della riforma, tuttavia, occorre specificare che, a partire dal 1 gennaio 2022, esse si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.

Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 10 del D.lgs n. 148/2015 e ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015, a decorrere sempre dal 1° gennaio 2022, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria.

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10 – Datori di lavoro destinatari della CIGS.

La riforma ha, invece, significativamente inciso sulla CIGS quantomeno in riferimento alla nuova platea di destinatari.

Rientrano, infatti, nel relativo ambito di applicazione i seguenti soggetti:

  • datori di lavoro non aderenti ai Fondi bilaterali ma destinatari del FIS che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
  • A prescindere dal requisito dimensionale, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali purché iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del d.l. 149/2013;
  • Datori di lavoro di farmacie, anche a capitale interamente pubblico, purché, oltre ad aver occupati mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre di riferimento, siano esclusi sia dalla CIGO che dai Fondi di solidarietà e, pertanto, risultino assoggettati alla disciplina del FIS.

Sono esclusi dalla CIGS:

  • Datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà;
  • Aziende industriali a capitale interamente pubblico;
  • Aziende dello spettacolo aventi uno degli inquadramenti con codice statistico contributivo (C.S.C.) e codice di autorizzazione (C.A.) elencati nella circolare 76/2022, punto 4.

Si rinvia alla stessa circolare anche per le nuove aliquote previste in riferimento alla CIGS.

11 – Fondi di solidarietà bilaterali.

Secondo l’impianto normativo ante riforma, l’istituzione di Fondi di solidarietà era necessaria e obbligatoria per quei settori non rientranti nell’ambito di applicazione di CIGO e CIGS.

Ciò valeva, nello specifico, per tutte le imprese con forza lavoro superiore a 5 dipendenti.

Attualmente e a seguito della riforma, l’istituzione di tali Fondi è prevista solo per i datori di lavoro esclusi dalla CIGO, che abbiano almeno un dipendente.

I predetti datori di lavoro sono, conseguentemente, obbligati al versamento del contributo ordinario del proprio Fondo di solidarietà di riferimento ma restano esclusi dalla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dai relativi obblighi contributivi.

12 – Regime transitorio per i Fondi di solidarietà.

Per parte loro, i Fondi di solidarietà preesistenti alla data del 01 gennaio 2022 dovranno adeguarsi a questi nuovi requisiti onde poter beneficiare degli obblighi contributivi delle imprese rientranti nel proprio ambito di applicazione.

In caso di mancato adeguamento entro il 01 gennaio 2023, i datori di lavoro che sarebbero dovuti rientrare nel Fondo di solidarietà non adeguato, dovranno riferirsi al FIS al quale saranno trasferiti tutti gli eventuali contributi già versati.

Per quanto sopra, in questo periodo transitorio i datori di lavoro che hanno dipendenti in numero inferiore a quello stabilito dal decreto istitutivo del Fondo di solidarietà di riferimento, a partire dal 1 gennaio 2022 rientrano nella disciplina del FIS.

Essi, pertanto, devono versare il contributo ordinario previsto per quest’ultimo e possono fruire delle relative prestazioni ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 01/2022.

13 – Inquadramento e aliquote contributive.

Per quanto riguarda gli specifici inquadramenti determinati l’applicazione dei diversi regimi di integrazione salariale, si richiama la circolare 76/2022 in commento.

Parimenti, medesimo richiamo si effettua per quanto riguarda le nuove aliquote contributive e i nuovi contributi addizionali applicabili alle singole fattispecie.

In questa sede si evidenzia l’istituzione di nuovi codici di autorizzazione funzionali, altresì, al superamento del sopra citato regime transitorio.

14 – Nuovi codici di autorizzazione.

A tal proposito si evidenziano i seguenti codici di autorizzazione, da richiedere ai fini del corretto inquadramento per la compilazione degli uniemens, l’applicazione dell’aliquota di riferimento e il versamento del contributo addizionale:

  • 3Y” che, a partire dal periodo di competenza giugno 2022, significa “azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributi CIGS”.
  • 0G” che, dalla competenza di 01 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, significa “azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
  • 0W” che, sempre dalla predetta competenza, significa “azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
  • 9E” che, ancora in riferimento allo stesso periodo di competenza, significa “impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
  • 9N” che, a partire dal periodo di competenza gennaio 2023, significa “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.

Il c.a. “3J” non sarà più valido a partire dal 1 giugno 2022 in quanto sostituito dal citato nuovo codice “3Y”.

I codici “0G”, “0W” e “9E” saranno, invece, sostituiti dal nuovo codice “9N” a partire da gennaio 2023.

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