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L’ assegno temporaneo per i figli minori – INPS e previdenza sociale.

Che cosa è l’Assegno Temporaneo?
Quando viene riconosciuto?
Quali sono i requisiti?

Tra i recenti sostegni attribuiti alla famiglia, con particolare riferimento alla genitorialità e natalità, è stato introdotto l’Assegno Temporaneo per i figli minori di 18 anni.

La gestione del pagamento è a carico dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a cui va trasmessa la relativa domanda.

Si tratta di una misura provvisoria, introdotta con il d.l. 8 giugno 2021, n° 79, della quale può avvalersi il cittadino che ne abbia i requisiti nelle more dell’introduzione dell’Assegno Unico e universale introdotto con la legge 1° aprile 2021, n° 46.

La citata legge semplificherà tutti i trattamenti familiari attualmente previsti, tra cui l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF).

Ma vediamo nel dettaglio di che si tratta.

Indice:

  1. Cosa è l’Assegno Temporaneo per i figli minori?
  2. Natura dell’Assegno Temporaneo.
  3. A chi spetta l’Assegno Temporaneo?
  4. Requisiti per la concessione dell’Assegno Temporaneo.
  5. Termini di presentazione della domanda.
  6. Tempi di pagamento
  7. Gestione della fase transitoria da parte dell’Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (INPS).
  8. Riesame delle domande rigettate.

1. Cosa è l’Assegno Temporaneo per i figli minori?

L’Assegno Temporaneo per i figli minori è una misura temporanea.

Essa è riconosciuta a partire dal 01 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

2. Natura dell’Assegno Temporaneo.

Poiché trattasi di una misura transitoria, l’Assegno Temporaneo ha natura residuale.

Esso, cioè, può essere concesso solo ove non sussistano i requisiti per chiedere e ottenere altre misure a sostegno della famiglia e, segnatamente, l’Assegno per il Nucleo Familiare ancora in vigore.

La circostanza è rilevante poiché, come si vedrà in proseguo, essa incide sulle modalità e l’iter istruttorio delle domande.

3. A chi spetta l’Assegno Temporaneo?

La valutazione sulla spettanza o meno dell’Assegno Temporaneo viene fatta in riferimento al nucleo familiare, non al solo richiedente.

Ciò implica che affinché la domanda sia accolta, nessuno dei due genitori deve possedere i requisiti per richiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

Premesso quanto sopra, la misura di sostegno in questione può essere chiesta dai seguenti soggetti:

  • Lavoratori autonomi;
  • Disoccupati;
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • Nuclei familiari che, in generale, non possiedono uno o più requisiti per ottenere l’ANF.

4. Requisiti per la concessione dell’Assegno temporaneo.

I requisiti generali per la concessione dell’Assegno temporaneo sono previsti nel dettaglio dal messaggio INPS n° 2371 del 22 giugno 2021.

Lo stesso messaggio riporta anche la misura entro cui viene erogato l’Assegno a seconda dei casi.

Per un riepilogo si rimanda alle indicazioni fornite dall’INPS nel proprio sito web.

5. Termini di presentazione della domanda.

La domanda può essere sempre presentata dal 01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, però, era stato previsto come termine ultimo di presentazione della domanda per chiedere gli arretrati il 30 settembre 2021.

Le domande presentate successivamente a tale termine sarebbero state, pertanto, accolte solo a partire dal mese di presentazione delle stesse.

Con recente messaggio n° 3340 del 5 ottobre 2021, tuttavia, il termine del 30 settembre è stato posticipato al 31 ottobre 2021.

Riepilogando, quindi, termini di presentazione delle domande quali termini di decadenza sono i seguenti:

  • Un arco temporale entro il quale può sempre essere proposta la domanda, dal 01 luglio al 31 dicembre 2021;
  • Un termine decadenziale intermedio del 31 ottobre 2021 entro il quale possono essere chieste le mensilità arretrate a partire dal 01 luglio 2021;
  • Tutte le domande presentate, invece, dal 01 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 saranno accolte a partire dal mese di presentazione delle stesse.

6. Tempi di pagamento.

Dopo una prima istruttoria, l’INPS provvede ad accogliere o respingere la domanda.

Se la domanda viene accolta, il pagamento viene disposto di mese in mese.

È ragionevole, pertanto, ritenere che l’INPS proceda anche ad una rivalutazione istruttoria della domanda ogni mese.

Se così fosse, questa modalità sarebbe finalizzata ad un costante controllo in ordine alla permanenza o meno dei requisiti per l’accesso al beneficio.

7. Gestione della fase transitoria da parte dell’Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (INPS).

Nella gestione dell’Assegno Temporaneo è stata predisposta dall’INPS una modalità automatizzata di istruttoria delle domande.

In questo modo è stato possibile incrociare tutti i molteplici dati necessari per valutare o meno la sussistenza dei requisiti in riferimento all’intero nucleo familiare e ai singoli componenti.

Durante l’istruttoria si incrociano, perciò, i dati inerenti:

  • reddito,
  • percezione o meno di RDC (Reddito di cittadinanza),
  • composizione del nucleo familiare,
  • sussistenza o meno dei requisiti per l’ANF.

8. Riesame delle domande Rigettate.

Poiché trattasi di una misura del tutto nuova, attualmente non è ancora stata predisposta una modalità di riesame on line.

L’INPS vi provvederà, probabilmente, a breve.

Si segnala, tuttavia, l’eventualità che diverse domande vengano rigettate per possibile sussistenza dei requisiti di concessione degli ANF da parte del richiedente o dell’altro genitore.

Quando ciò accade, occorre che il richiedente o l’altro genitore propongano domanda ANF e che quest’ultima sia rigettata.

L’adempimento è necessario affinché l’archivio dell’INPS registri l’insussistenza dei requisiti, da parte del nucleo familiare, per l’ottenimento dell’ANF.

Come si è detto, infatti, da una parte l’Assegno Temporaneo è una misura residuale, dall’altra è probabile che l’INPS proceda a rivalutare d’ufficio le domande mensilmente.

Qualora così non fosse, il rigetto della domanda ANF costituirà comunque presupposto per la proposizione della domanda di riesame.

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