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Compressione del diritto di proprieta’ e sospensione degli sfratti: bilanciamento tra diritti fondamentali o supremazia del principio solidaristico?

Cosa dice la Corte Costituzionale in ordine ai limiti sulla compressione del diritto di proprietà?
La sentenza costituisce un precedente anche per tutti gli altri diritti fondamentali oggetto di compressione a seguito della legislazione emergenziale?
È possibile giustificare la continua compressione di diritti individuali inviolabili in ossequio ad un generalizzato principio di solidarietà sociale?

Uno dei diritti fondamentali protetti dalla Carta Costituzionale ma colpiti dal continuo e ininterrotto fluire, a partire dall’inizio anno 2020, di norme emergenziali, è stato il diritto di proprietà.

Esso ha subito una sospensione della tutela esecutiva prevista in favore dei proprietari di immobili oggetto di locazione sia ad uso abitativo che commerciale.

Poiché, com’è ovvio, la tutela esecutiva garantisce l’effettività del diritto del proprietario, tale sospensione si è concretizzata, nei fatti, in una espropriazione di natura temporanea della proprietà privata per fini di solidarietà sociale.

Trattasi di quella stessa solidarietà sociale orizzontale (cioè tra cittadini) che da tempo viene utilizzata per giustificare la compressione totale (seppur in teoria temporanea) di diversi diritti fondamentali.

Sorge, pertanto, spontaneo chiedersi se la normazione che domina la società italiana possa essere (o continuare ad essere) ispirata esclusivamente ad un principio di solidarietà sociale totalizzante.

La Costituzione lo consente, oppure il giudizio di bilanciamento pone un limite al principio solidaristico inteso come tutela dell’interesse collettivo in dispregio dei singoli diritti individuali?

Se n’era già parlato in questo articolo con riferimento al diritto alla salute e alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato da decenni.

Con riferimento specifico alla legislazione emergenziale, la Corte Costituzionale è intervenuta per ora sul diritto di proprietà.

Le pronunce in questione sono, tuttavia, significative.

Esse, nel fornire le prime indicazioni da utilizzare nella valutazione di legittimità delle norme repressive dei diritti individuali giustificate sulla scorta del rischio pandemico, pongono in primo piano il principio di bilanciamento tra diritti fondamentali e la salvaguardia del loro nucleo incomprimibile, con ciò mostrando continuità con gli indirizzi già espressi in passato.

Indice:

  1. Cosa prevede la Costituzione in riferimento al diritto di proprietà?
  2. Sussiste un nucleo incomprimibile del diritto di proprietà?
  3. Le limitazioni imposte al diritto di proprietà possono ritenersi legittime?
  4. Sussistono precedenti giurisprudenziali riguardo le limitazioni del diritto di proprietà in tempo di pandemia COVID-19?
  5. Il criterio del bilanciamento può essere un limite imprescindibile al principio solidaristico?
  6. Cosa dice la Corte Costituzionale con l’ultima sentenza 213/2021?
  7. La sentenza 213/2021 cosa statuisce in tema di legittimità dello stato di emergenza?

1. Cosa prevede la Costituzione in riferimento al diritto di proprietà?

Senza voler svolgere una completa e approfondita disamina del diritto di proprietà, ci si limita qui a riportare il contenuto dell’art. 42 Costituzione che riconosce il diritto di proprietà privata.

Lo stesso articolo subordina la limitazione del diritto di proprietà privata alla legge.

Questa limitazione è giustificabile dalla funzione di solidarietà sociale che deve essere comunque garantita.

2. Sussiste un nucleo incomprimibile del diritto di proprietà?

Come si nota già da una prima e superficiale lettura dell’art. 42 Costituzione, emerge sin dal principio il problema del bilanciamento tra tutela del diritto della proprietà e funzione solidaristica della stessa in riferimento al soddisfacimento di interessi pubblici che possano entrare in posizione di conflittualità.

La Corte Costituzionale, come per tutti gli altri diritti individuali inviolabili, ha affermato la sussistenza anche per il diritto di proprietà di un nucleo incomprimibile.

Si richiama, esemplificativamente, la sentenza 55/1968 che, in tema di espropriazioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 1150/1942 nella parte in cui non prevede indennizzo per le espropriazioni o limitazioni della proprietà a tempo indeterminato.

Per ulteriori approfondimenti in proposito si rimanda, peraltro, a questa rassegna.

3. Le limitazioni imposte al diritto di proprietà possono ritenersi legittime?

La sentenza 55/1968 offre un criterio univoco da seguire in ordine ad eventuali valutazioni di legittimità delle ripetute limitazioni che il diritto di proprietà ha subito a seguito della produzione di decreti legge emergenziali.

Nello specifico ci si riferisce alle temporanee inibizioni delle procedure esecutive di sfratto per il recupero degli immobili oggetto di locazione avvenute con il decreto legge 183/2020 c.d. “milleproroghe” e con il decreto legge 41/2021 c.d. “sostegni”.

Alla luce della precedente e consolidata giurisprudenza costituzionale in merito, ben si può sostenere che la compressione del diritto di proprietà possa avvenire solo entro certi limiti che comportino la salvaguarda del suo nucleo fondamentale e irrinunciabile.

4. Sussistono precedenti giurisprudenziali riguardo le limitazioni del diritto di proprietà in tempo di pandemia COVID-19?

Il principio è stato riaffermato, nella sostanza, in tempi recentissimi con la sentenza 128/2021.

Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha parlato di necessaria sussistenza di “un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto”.

Essa, per l’occasione, ha dovuto, infatti, bilanciare il diritto di abitazione con il diritto di proprietà, entrambi qualificati come diritti inviolabili.

Nella sentenza si legge, in proposito: “Anche nell’ipotesi in cui sia in discussione il diritto all’abitazione del debitore esecutato, la sospensione delle procedure esecutive può tuttavia essere contemplata dal legislatore solo a fronte di circostanze eccezionali e per un periodo di tempo limitato, e non già con una serie di proroghe, che superino un ragionevole limite di tollerabilità (ex multis, sentenze n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003)”.

Con queste premesse la Corte Costituzionale dichiara, in definitiva, l’illegittimità costituzionale del decreto legge 183/2020 nella parte in cui proroga ulteriormente la sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore fino al 30/06/2021

5. Il criterio del bilanciamento può essere un limite imprescindibile al principio solidaristico?

La sentenza 128/2021 è importante, poiché pone un limite alla supremazia del principio solidaristico troppo spesso invocata a sostegno delle compressioni che si stanno verificando a carico di molteplici diritti di rilevanza costituzionale.

Da ultimo si ricordi quanto sostenuto in tema di diritto alla salute dal Consiglio di Stato e approfondito in questo articolo.

La Corte Costituzionale, infatti, ha riconosciuto la natura del diritto di abitazione come diritto sociale rientrante “tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione”.

Pur tuttavia ha ritenuto che le necessità di solidarietà sociale non possono mai giustificare la compressione totale di un diritto individuale inviolabile, sancendo la imprescindibilità di un giudizio di bilanciamento.

Nel caso del diritto di proprietà, la previsione di proroghe ripetute che si succedono senza soluzione di continuità determina, inevitabilmente, una sorta di espropriazione a tempo indeterminato.

Per conseguenza, si verifica uno svuotamento del diritto di proprietà nei suoi contenuti dato che il proprietario creditore non può agire in via esecutiva per ottenere una tutela effettiva.

6. Cosa dice la Corte Costituzionale con l’ultima sentenza 213/2021?

Sempre in tema di diritto di proprietà la Corte Costituzionale è, recentemente, intervenuta con la sentenza 213/2021.

Con essa la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità delle proroghe intervenute con validità fino al 31/12/2021, ritenendo proporzionali all’emergenza in atto le limitazioni disposte a carico del diritto individuale di proprietà.

A sostegno, la Corte ha richiamato il rispetto dei doveri di solidarietà economica e sociale nell’esercizio dei diritti individuali che l’emergenza sanitaria ha reso necessari.

Nonostante ciò, la stessa Corte si è posta in continuità con l’orientamento espresso nella sentenza 128/2021, dichiarando la sussistenza di un nucleo incomprimibile del diritto di proprietà oltre il quale il principio solidaristico non può essere fatto valere.

Essa precisa, infatti, che l’emergenza può giustificare la compressione del diritto solo in presenza di circostanze eccezionali e per periodi di tempo limitati, richiamando in proposito precedenti pronunce che hanno correlato la legittimità di norme analoghe alla temporaneità ed eccezionalità delle stesse.

7. La sentenza 213/2021 cosa statuisce in tema di legittimità dello stato di emergenza?

Vincolando l’applicabilità del principio solidaristico al giudizio di bilanciamento e alla conseguente incomprimibilità del nucleo fondamentale del diritto di proprietà, la Corte Costituzionale ha lanciato un monito precisando che limitazioni ulteriori al diritto di proprietà rispetto alla data del 31 dicembre 2021 (data entro la quale è previsto il termine dell’emergenza) non potranno più ritenersi legittime “avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite masso di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale”.

Questa dichiarazione non è di secondaria importanza.

La Corte Costituzionale, con specifico riferimento alla normazione emergenziale, statuisce che il principio solidaristico non può mai determinare una compressione totale del diritto di proprietà in quanto diritto involabile.

Se così è, questo criterio dovrà valere anche per tutti gli altri diritti inviolabili inevitabilmente compressi a più riprese, senza soluzione di continuità, da questa copiosa normazione emergenziale che continua a essere prodotta a cascata.

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