Com’è disciplinata la decadenza del pagamento delle prestazioni oggetto di intervento del Fondo di Garanzia? Che rapporto c’è tra prescrizione e decadenza? Il termine complessivo di decadenza delle domande di intervento da che cosa è costituito? Perché sono previsti un anno e 300 giorni? Tale termine può subire riduzioni? Esso può, altresì, subire interruzioni o sospensioni? Che effetti produce la decadenza sulla domanda di intervento del Fondo?
Si è già trattato in questo articolo dei presupposti della domanda di intervento del Fondo di Garanzia e della relativa prescrizione.
Si è visto, altresì, che per la prescrizione non sono previste norme particolari.
Di tal ché resta applicabile la disciplina generale con alcune precisazioni dovute alla peculiarità dell’intervento.
La prescrizione, inoltre e sia essa breve o ordinaria, può subire interruzioni e sospensioni.
Diverso è il regime della decadenza.
Anch’essa, peraltro, comporta la perdita della possibilità di azionare un diritto che non sia stato esercitato entro il termine fissato dalla legge.
In riferimento alla domanda di intervento del Fondo di garanzia sussiste un particolare regime di decadenza che l’INPS prima e la giurisprudenza di legittimità poi hanno desunto da una interpretazione sistematica delle diverse norme applicabili.
A differenza della prescrizione, tuttavia, essa non si interrompe ma viene evitata esclusivamente col compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto.
In ciò sta la differenza sostanziale e di cui occorre tenere conto in riferimento all’intervento del Fondo di garanzia, soprattutto nel momento in cui si propone la domanda di concessione.
Prima di trasmettere la domanda di intervento del Fondo è necessario, allora, non solo che tutti i presupposti per la prestazione previdenziale si siano verificati ma, altresì, che tutti gli elementi utili al relativo accoglimento siano stati predisposti.
Nel momento in cui, infatti, la domanda viene trasmessa, prevale sul termine prescrizionale il termine decadenziale previsto per la definizione della domanda.
Tale termine non è disponibile per le parti (l’INPS e l’interessato).
Non vi è, quindi, alcun modo di poterlo interrompere, sospendere o modificare.
Indice.
- Cosa prevede la Circolare INPS 74/2008?
- Cosa significa “decadenza della domanda di intervento del Fondo”?
- La ratio del termine decadenziale indicato nella circolare 74/2008.
- Da cosa è composto il termine complessivo di definizione della domanda di intervento?
- Il termine di 60 giorni per la definizione delle domande di intervento del Fondo.
- Il termine per la proposizione del ricorso amministrativo.
- Termine di definizione del ricorso amministrativo.
- Chiarimenti della Corte di Cassazione in ordine alla misura del termine decadenziale complessivo.
- Decorrenza del termine per la proposizione dell’azione giudiziale.
- Riduzione del termine decadenziale in caso di ricorso tempestivo.
- Indisponibilità del termine decadenziale di un anno e 300 giorni.
- Rapporti tra termini prescrizionali e termini decadenziali.
- Rilevanza della prima domanda di intervento.
1 – Cosa prevede la Circolare INPS 74/2008?
L’art. 3.8.1. della Circolare INPS 74/2008 dispone che “i ricorsi tardivi, perché presentati dopo l’esaurimento del procedimento amministrativo (ossia dopo il 240° giorno dalla presentazione della domanda) non incidono sul decorso del termine annuale di decadenza cui soggiace la domanda giudiziaria, mentre i ricorsi ulteriormente tardivi, perché presentati dopo l’avveramento della decadenza suddetta dovranno essere rigettati, senza alcun esame nel merito, perché non più sussiste un credito che possa ricevere tutela giudiziaria”.
Da questa disposizione interna occorre partire per analizzare il regime della decadenza della domanda di intervento al Fondo di Garanzia.
Al termine di 240 giorni considerato dall’INPS per la conclusione del procedimento amministrativo occorre, quindi, aggiungere il termine annuale di cui all’art. 47, D.P.R. 639/1970 previsto per la proposizione della domanda giudiziale.
2 – Cosa significa “decadenza della domanda di intervento del Fondo”?
Alla luce della citata circolare, la decadenza della domanda di intervento del Fondo maturerebbe decorsi 240 giorni dalla data della domanda (per la definizione conclusiva di tutto l’iter amministrativo) che si aggiungono al termine di un anno per la proposizione della domanda giudiziale.
In riferimento a quest’ultimo termine di 240 giorni l’INPS opera una lettura sistematica di tutte le norme relative al procedimento amministrativo.
Da tale lettura e interpretazione sistematica, viene desunto un termine decadenziale oltre il quale le domande di intervento del Fondo, in caso di inerzia del richiedente o dell’INPS stesso, cessano di produrre effetti.
Ciò in quanto il decorso definitivo del termine per la proposizione dell’azione giudiziale si intende per verificato entro un lasso di tempo massimo entro il quale dovrebbe definirsi in via conclusiva tutto l’iter procedimentale.
La maturazione di questa decadenza implica la impossibilità di ottenere la liquidazione da parte del Fondo dei crediti per i quali si sta chiedendo l’intervento.
3 – La ratio del termine decadenziale indicato nella circolare 74/2008.
La ratio del termine di 240 giorni originariamente indicato dall’INPS risiede nella individuazione di un termine generale, sulla base della normativa vigente, per una definizione completa in via amministrativa delle domande di intervento del Fondo.
Tale termine è il risultato di un collage tra i diversi termini previsti durante l’iter del procedimento amministrativo.
Esso corrisponde al lasso di tempo massimo entro il quale, in aggiunta al termine annuale dell’azione giudiziaria, deve concludersi il procedimento instaurato con la domanda di intervento del Fondo.
4 – Da cosa è composto il termine complessivo di definizione della domanda di intervento?
Il termine dei 240 giorni considerati nella circolare è formato dai seguenti elementi:
- Il termine entro il quale deve essere istruita la domanda di intervento che, secondo la citata circolare INPS, è quello di 60 giorni di cui all’art. 2, comma 7, l. 297/1982;
- Il termine entro il quale deve essere proposto, all’esito del termine di cui sopra, il ricorso amministrativo da parte dell’interessato che corrisponde a 90 giorni;
- Il termine entro il quale l’INPS deve rispondere al ricorso amministrativo, che ammonta ad ulteriori 90 giorni. Da tale somma (60 + 90 + 90) scaturisce il termine complessivo di 240 giorni di cui alla circolare INPS 74/2008 citata. Vediamo ora questi singoli termini nel dettaglio.
5 – Il termine di 60 giorni per la definizione delle domande di intervento del Fondo.
Ai sensi dell’art. 2, comma 7, l. 297/1982 l’INPS è tenuto a liquidare la somma richiesta entro 60 giorni decorrenti dalla data nella quale la domanda risulta essere perfezionata in quanto corredata di tutta la documentazione necessaria.
Teoricamente la domanda dovrebbe ritenersi completa di tutta la documentazione ab initio.
Nella pratica accade che quasi mai la domanda sia completa.
Si dovrebbe, perciò, ritenere che il dies a quo di tale termine non sia definibile.
In vero, per ragioni di certezza del diritto, anche la successiva giurisprudenza pur allargando, come si vedrà, il lasso di tempo necessario, ha ritenuto che tale termine incominci a partire dalla data di presentazione della domanda.
6 – Il termine per la proposizione del ricorso amministrativo.
Nell’ottica dell’INPS, decorsi i citati 60 giorni l’interessato può proporre ricorso amministrato entro 90 giorni dal 61° giorno successivo la presentazione della domanda di intervento del Fondo.
A tal proposito l’art. 46, comma 5 della legge 88/89 prescrive che “il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato”.
7 – Termine di definizione del ricorso amministrativo.
Il comma 8, art. 46, l. 88/89 dispone, infine, che “Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria”.
Tale ulteriore termine non è, tuttavia, normalmente vincolante per l’INPS che ha facoltà o meno di accogliere, anche tardivamente, un ricorso ben oltre il 90 giorni dalla presentazione dello stesso.
Ciò, tuttavia e come meglio si vedrà anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, non accade evidentemente per quanto riguarda i ricorsi presentati in riferimento ai rigetti o ai parziali accoglimenti delle domande di intervento del Fondo di Garanzia.
Come si è detto, infatti, essi devono comunque essere rigettati qualora sia decorso il citato termine complessivo di 240 giorni.
8 – Chiarimenti della Corte di Cassazione in ordine alla misura del termine decadenziale complessivo.
La Cassazione è intervenuta sul punto con la sentenza 26163/2017.
Essa, riprendendo il ragionamento e l’interpretazione sistematica dell’INPS, ha, tuttavia, stabilito che tale termine non è di 240 giorni, bensì di 300 giorni.
La Suprema Corte ha, infatti, considerato non già il termine di 60 giorni previsto per la definizione delle domande di intervento del Fondo, bensì il maggiore termine di 120 giorni previsto per la formazione del silenzio-rifiuto in materia previdenziale.
A tal proposito vedasi l’art. 7, legge 533/1973 secondo cui: “in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all’istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l’istituto si sia pronunciato”.
Di tal ché la durata massima del termine decadenziale complessivo prevista per la definizione e liquidazione delle prestazioni relative all’intervento del Fondo è ora data dalla seguente somma: 120 + 90 + 90 pari a 300 giorni.
Ad essi occorre, quindi, aggiungere il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale, con un termine decadenziale complessivo di 665 giorni.
9- Decorrenza del termine per la proposizione dell’azione giudiziale.
Ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 639/1970, il termine annuale per la proposizione dell’azione giudiziale decorre “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Di tal ché il termine di un anno e 300 giorni complessivo, poiché comprensivo anche del suddetto termine annuale, è suscettibile di ridursi a seconda dei casi.
10 – Riduzione del termine decadenziale in caso di ricorso tempestivo.
Alla luce di quanto sopra emergono le seguenti ipotesi:
- Se entro i 120 giorni dalla presentazione della domanda non viene proposto alcun ricorso amministrativo, il termine decadenziale generale rimane di un anno e 300 giorni.
- Parimenti di un anno e 300 giorni rimane il termine decadenziale qualora sia stato presentato ricorso avverso il rigetto o il parziale accoglimento esattamente nel 210° giorno successivo la data della domanda di intervento.
- Il termine è, invece, inferiore a un anno e 300 giorni qualora il richiedente abbia proposto ricorso prima del termine di 90 giorni dal termine di formazione del silenzio rifiuto.
In tale ultimo caso, infatti il termine decadenziale di un anno per l’azione giudiziaria decorre a partire dal 91° giorno dalla data di presentazione del ricorso amministrativo ovvero dalla data di definizione di quest’ultimo qualora l’INPS risponda prima dei 90 giorni previsti.
In definitiva ed in ragione di quanto prescritto dal citato D.P.R. 639/1970, la tempestiva proposizione di un ricorso amministrativo erode i 300 giorni che si aggiungono al termine annuale di decadenza per l’azione giudiziaria.
11 – Indisponibilità del termine decadenziale di un anno e 300 giorni.
La rilevanza del termine decadenziale è decisiva poiché esso, oltre a determinare la decadenza dalla concessione di intervento del Fondo di Garanzia, non è disponibile tra le parti.
Ciò implica che, una volta decorso il termine complessivo di un anno e 300 giorni dalla proposizione della domanda di intervento (ovvero quel minore termine scaturente dall’anticipazione del ricorso amministrativo), l’INPS non può che emanare un provvedimento di rigetto avverso il quale è esaurita qualsiasi forma di tutela.
La Suprema Corte nella citata sentenza 26163/2017 e sulla scia dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in merito (v. Cass., Sez.U, 12718 e 19992 del 2009) ha ritenuto che nemmeno una decisione tardiva dell’INPS sulla domanda di prima istanza o sul ricorso tardivo possono ritenersi idonee a spostare la decorrenza della decadenza come sopra delineata.
Secondo questo orientamento, il fenomeno è determinato dal fatto che trattasi di termini disposti da norme di ordine pubblico.
Essi sarebbero, conseguentemente, indisponibili per entrambe le parti.
12 – Rapporti tra termini prescrizionali e termini decadenziali.
Alla luce di quanto sopra può facilmente desumersi la prevalenza del termine decadenziale sul temine prescrizionale.
Nello specifico e una volta maturati i presupposti per l’intervento del Fondo di Garanzia, inizierà a maturare il termine di prescrizione (quinquennale o annuale a seconda della prestazione interessata).
Una volta che la domanda di intervento è stata trasmessa all’INPS, tuttavia, inizierà a decorrere il termine generale di decadenza di un anno e 300 giorni.
13 – Rilevanza della prima domanda di intervento.
Esso, peraltro, inizia a maturare a partire dalla prima domanda di intervento del Fondo per quello specifico rapporto di lavoro.
Ciò implica che il termine decadenziale non è suscettibile di essere variato, sospeso o spostato nemmeno da domande di intervento successive.
Per questo motivo nel momento in cui viene presentata per un determinato rapporto di lavoro la prima domanda di intervento al Fondo occorre premurarsi di aver ottenuto tutta la documentazione necessaria in via preventiva.
A tal fine è utile sfruttare il generalmente più lungo termine prescrizionale che, peraltro, può essere interrotto, ad esempio, dall’ammissione allo stato passivo.
Il termine decadenziale, per contro, non viene sospeso né interrotto nemmeno dall’istanza di fallimento del datore di lavoro.