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Legge Bilancio 2022 e riordino della disciplina relativa alle integrazioni salariali – INPS e previdenza sociale.

Cosa prevede la legge 234/2021 in tema di integrazioni salariali? Cosa specifica al riguardo la Circolare INPS n° 18/2022?

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), si occupa, tra le altre cose, del riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali e, tra questi, di integrazioni salariali.

L’INPS, con sua circolare n° 18/2022, ha ulteriormente specificato la portata di tali norme.

Le modifiche producono effetti sulle istanze in cui l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si verifica a partire dal 1.1.2022.

Le richieste aventi ad oggetto periodi relativi a più mesi, tra il 2021 e il 2022, continueranno ad essere gestite secondo la disciplina previgente alla legge 234/2021.

Per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1 gennaio 2022, i trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che e straordinaria, nonché le tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, oltre che dal Fondo di integrazione salariale (FIS) sono rivolti anche ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia.

L’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione viene ridotta da da 90 a 30 giorni.

Si assiste al superamento dei due massimali per fasce retributive con l’introduzione di un unico massimale.

Indice

  1. Pagamento diretto
  2. Cumulo tra integrazione salariale e altra attività lavorativa.
  3. CIGO.
  4. CIGS.
  5. Disposizioni specifiche per la CIGS.
  6. Fondi di solidarietà bilaterali.
  7. FIS: nuovo ambito di applicazione.
  8. FIS: Limiti.
  9. CISOA.
  10. Termini di trasmissione delle domande di CIGO, CISOA e FIS.
  11. Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Sostegni ter).

1 – Pagamento diretto

In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (per approfondimenti vedasi questo articolo).

Il ricorso al pagamento diretto è possibile solo su specifica richiesta dei datori di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie degli stessi.

2 – Cumulo tra integrazione salariale e altra attività lavorativa.

Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale svolge, durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o di lavoro autonomo, non ha titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

In caso di attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

3 – CIGO.

Per la Cassa integrazione guadagni ordinaria CIGO l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali può essere effettuato anche in via telematica.

Ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti ordinari di integrazione salariale i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

Rimane immutata la disciplina inerente i termini di trasmissione delle domande di integrazione salariale ordinaria.

La domanda deve, quindi, essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, fatte salve le istanze riferite a eventi oggettivamente non evitabili per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

4 – CIGS.

In riferimento alla Cassa integrazione guadagni straordinaria CIGS la platea delle aziende interessate subisce un’estensione.

Per gli eventi aventi inizio dall’1.1.2022 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:

  1. ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015;
  2. alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. ( per i soggetti indicati alla lettera b), ai fini dell’applicazione della disciplina, non rileva il requisito dimensionale dei datori di lavoro);

5 – Disposizioni specifiche per la CIGS.

Nella causale di riorganizzazione aziendale sono inclusi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione”, che verranno individuati e regolati con specifico decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico.

il recupero occupazionale si può realizzare anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze;
Anche per la CIGS sussiste la possibilità di esame congiunto in via telematica e la neutralizzazione dei periodi di erogazione dei trattamenti COVID.
Con l’Accordo di transizione occupazionale si dispone che che, in caso di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22 del D.lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
Sono, infine, previste altre possibilità di proroga della durata massima del trattamento, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

6 – Fondi di solidarietà bilaterali.

Per i fondi di solidarietà bilaterali è prevista, a decorrere dal 1.1.2022, la costituzione di Fondi per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, ossia della cassa integrazione ordinaria.

La norma è finalizzata ad assicurare ai lavoratori la tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie disciplinate dal Titolo I.

I nuovi Fondi di solidarietà che si costituiscono devono, obbligatoriamente, garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno un dipendente.

I periodi massimi di durata cui devono adeguarsi i Fondi di solidarietà di settore sono quelli previsti dall’impianto normativo a sostegno della cassa integrazione.

Sono neutralizzati i periodi in intervento delle integrazioni salariali COVID.

La nuova prestazione assicurata dai Fondi di solidarietà assume la denominazione di “assegno di integrazione salariale” in luogo di “assegno ordinario”.

7 – FIS: nuovo ambito di applicazione.

Sempre in un’ottica ampliativa della tutela dei lavoratori, a decorrere dal 1.1.2022 sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, e che non sono destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

A partire dalla medesima data, inoltre, gravitano nella disciplina del Fondo di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale.

Le medesime imprese restano contemporaneamente destinatarie, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria per le relative causali.

Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi anche i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, se iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014.

8 – FIS: Limiti.

ferma restando la natura residuale del FIS, la norma prevede che i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, potranno richiedere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie.

I datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria potranno attivarsi per il FIS esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.

l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le durate massime di 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e per 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

9 – CISOA.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di CISOA e i relativi obblighi contributivi sono estesi anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e agli armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

È introdotto un termine decadenziale per il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo;

10 – Termini di trasmissione delle domande di CIGO, CISOA e FIS.


Fermo restando che non vi sono stati interventi in materia, al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle novità introdotte dalla legge n. 234/2021, le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione della circolare INPS 18/2022, potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della stessa (quindi entro il 16 febbraio 2022).

Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.


11 – Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Sostegni ter).

L’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2022 prevede che i datori di lavoro operanti in determinati settori, che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.lgs n. 148/2015, come modificata dalla legge n. 234/2021, possano richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dagli articoli 5 e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
I settori sono enumerati nel paragrafo 9.2. della circolare
INPS citata.
Occorre chiarire che i trattamenti indicati al comma 1 dell’articolo 7 del decreto Sostegni ter rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale, fatta salva appunto l’esenzione dal contributo addizionale.

Operano quindi tutte le regole del D.lgs.n. 148/2015 come modificato dalla legge n. 234/2021.
In relazione alle sospensioni/riduzioni di attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, i datori di lavoro destinatari trasmetteranno domanda per la concessione dell’ammortizzatore sociale di riferimento secondo le consuete modalità, indicando la causale che determina la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015.
Alla luce del recente quadro normativo, le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione della circolare 18/2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare stessa (quindi entro il 16 febbraio 2022).

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