Cosa prevede il d.l. 01/2022? Quali sono i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio relativo agli obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2? Quali sono le modalità di accertamento del mancato assolvimento dell’obbligo per gli ultracinquantenni? Che rapporti ci sono con le modifiche apportate al d.lgs. 196/2003 dal “decreto capienze”?
Il d.l. 01/2022 ha previsto l’obbligo vaccinale degli ultracinquantenni a partire dal 15 febbraio 2022 modificando il d.l. 44/2021.
Siffatto obbligo produce conseguenze sanzionatorie plurime.
I predetti soggetti, infatti, sono in primo luogo sanzionati con procedimento specifico attivato a seguito di controllo dell’Agenzia delle Entrare Riscossione (di seguito denominata AER).
In secondo luogo sono ulteriormente sanzionati poiché per essi è previsto il divieto di accesso al proprio luogo di lavoro in assenza di certificazione verde COVID19 attestante l’avvenuta vaccinazione primaria o la terza dose di richiamo entro i termini di validità indicati dal d.l. 52/2021, oppure il decorso della malattia accertato con tampone molecolare positivo, salvo le ipotesi di possesso di certificazione di differimento o esenzione ai sensi della circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021 e successive proroghe.
Infine i medesimi sono sottoposti, altresì, al così detto obbligo di esibizione del “super green pass” per l’accesso a pressoché qualsiasi luogo, tranne le poche eccezioni concesse.
Il relativo processo sanzionatorio diretto, che sarà attivato dall’AER, costituisce diretta applicazione della modifica che, tempo addietro, è stata apportata al d.lgs. 196/2003 dall’art. 9 dal d.l. 139/2021.
Al riguardo erano già state avanzate perplessità relative alla legittima applicabilità, in modo indiscriminato e generalizzato, di tali modifiche.
Ma vediamo nello specifico il procedimento sanzionatorio previsto dal d.l. 01/2022.
Indice
- Cosa prevede l’art. 1, comma 1, d.l. 01/2022?
- Qual è l’ambito di applicabilità dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 1, d.l. 01/2022?
- Problemi di interpretabilità del requisito dell’età anagrafica.
- Sanzione applicabile a tutti gli obblighi relativi alla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
- Destinatari della sanzione.
- Natura della sanzione.
- Procedimento sanzionatorio.
- Modalità di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo.
- Chi è competente all’accertamento del mancato assolvimento dell’obbligo?
- Cos’è il sistema “Tessera Sanitaria”.
- Cosa ha determinato il “decreto capienze”?
- Efficacia dell’avviso di addebito e relativa impugnazione.
1 – Cosa prevede l’art. 1, comma 1, d.l. 01/2022?
L’art, 1, comma 1, d.l. 01/2022 introduce un articolo 4quater al d.l. 44/2021, disponendo quanto segue:
“fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter”.
2 – Qual è l’ambito di applicabilità dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 1, d.l. 01/2022?
A parte gli stranieri soggiornanti presso il territorio della Repubblica, i soggetti obbligati sono tutti coloro i quali:
- abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano;
- abbiano compiuto il 50° anno di età.
I due requisiti devono coesistere, di tal ché non saranno sottoposti all’obbligo i soggetti che, sebbene ultracinquantenni, siano residenti all’estero.
3 – Problemi di interpretabilità del requisito dell’età anagrafica.
Non è chiaro se il requisito anagrafico dell’età si intenda raggiunto in via retroattiva a partire dal 1 febbraio per i soggetti che, sebbene a tale data non abbiano ancora compiuto il 50° anno, lo compieranno in corso d’anno.
In caso contrario dovrà ritenersi che l’obbligo maturi di volta in volta al momento del raggiungimento di tale requisito.
Sotto questo profilo la normativa è lacunosa e difficilmente interpretabile poiché il comma 3 dell’art. 4quater del d.l. 44/2021 come introdotto dall’art. 1, d.l. 01/2022 si limita a prevedere che “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta’ in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1”.
4 – Sanzione applicabile a tutti gli obblighi relativi alla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
L’art. 4sexies del d.l. 44/2021 introduce una sanzione, pari a euro 100, a carico di tutti i soggetti sottoposti, a vario titolo, all’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Peraltro anche qui è appena il caso di osservare come oggetto della norma sia l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 nonostante che i farmaci presenti in commercio non prevengano l’infezione ma soltanto la malattia COVID19, oppure gli effetti gravi della stessa.
Sotto questo profilo potrebbe eccepirsi che l’obbligo riguardi altri farmaci e non già i noti 5 farmaci attualmente somministrati in riferimento alla patologia citata.
5 – Destinatari della sanzione.
Ad ogni buon conto, destinatari della sanzione saranno i seguenti soggetti:
- coloro i quali alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- coloro i quali a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- coloro i quali a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- coloro i quali siano sottoposti agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter e inadempienti.
A partire sempre dalla stessa data del 01 febbraio, pertanto, la sanzione sarà erogata anche a carico di sanitari, personale scolastico, personale delle forze dell’ordine etc., già soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi del d.l. 44/2021 come modificato dal d.l. 172/2021.
6 – Natura della sanzione.
Trattasi di sanzione amministrativa che dovrebbe essere erogata una tantum.
Anche qui, tuttavia, il dettato normativo è lacunoso e poco chiaro.
La norma, infatti, non lo specifica sebbene l’art. 3ter, d.l. 44/2021 abbia introdotto due distinti trattamenti sanitari obbligatori:
- il ciclo vaccinale primario;
- La dose di richiamo.
In base al principio di tassatività degli illeciti amministrativi appare, quindi, opportuno applicare una interpretazione restrittiva della norma considerando la sanzione non ripetibile.
7- Procedimento sanzionatorio.
Il procedimento sanzionatorio si esplica attraverso due fasi specifiche:
- accertamento, a partire dalla data del 01 febbraio 2022, dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale;
- notifica di un avviso di addebito immediatamente esecutivo.
8 – Modalità di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo.
L’accertamento relativo all’inosservanza dell’obbligo dovrà essere effettuato dall’AER che, tramite il “Sistema tessera sanitaria”, si avvarrà di un controllo incrociato con l’anagrafe vaccinale.
Anche qui il procedimento non è chiaro poiché la norma, in riferimento all’AER, in verità parla di “irrogazione della sanzione” , non di accertamento.
Al comma 3, art. 4sexies, d.l. 44/2021 si legge: “L’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione”.
9 – Chi è competente all’accertamento del mancato assolvimento dell’obbligo?
È possibile che, tramite i dati sulle vaccinazioni raccolti dalle ASL e trasmessi al Ministero della Salute, l’AER possa effettuare l’accertamento in ordine al mancato adempimento dell’obbligo sulla base di liste all’uopo predisposte, nelle quali saranno riportati i dati identificativi delle sole persone considerate inadempienti.
A tal proposito è stato ipotizzato un passaggio preliminare nel quale la ASL territorialmente competente, individuati i soggetti inadempienti, invierebbe una sorta di preavviso fornendo un termine perentorio entro il quale il soggetto sarebbe tenuto, alternativamente, a recarsi presso un soggetto vaccinatore per ottenere la somministrazione del trattamento sanitario, oppure a trasmettere la documentazione attestante l’esenzione temporanea o permanente.
Ma di questo passaggio non sussiste traccia nel d.l. 01/2022.
Né, allo stato, sussistono circolari o disposizioni ministeriali in tal senso.
Il comma 6 dell’art. 4sexies citato si limita a disporre che l’avviso di addebito per l’irrogazione della sanzione debba essere notificato entro il termine perentorio di 180 giorni dalla mancata conferma da parte dell’Azienda Sanitaria Locale competente dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero dell’impossibilità di adempiervi.
In ogni caso sussiste la certezza in ordine al trasferimento di dati sanitari sensibili all’AER che procederà al trattamento degli stessi al fine dell’irrogazione della sanzione in qualità, evidentemente, di responsabile.
Soggetto legittimato passivo in caso di opposizione all’avviso di addebito è, infatti, la stessa AER patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.
10 – Cos’è il sistema “Tessera Sanitaria”.
Tutto ciò avverrà per il tramite del “Sistema Tessera Sanitaria”.
Esso altro non è che un sistema informatico che consente l’incrocio di determinati dati sanitari con i dati anagrafici e fiscali del cittadino.
In origine soltanto sostitutivo del tesserino recante il codice fiscale dell’interessato, a seguito del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/10/2020 il “Sistema tessera sanitaria” è stato ulteriormente implementato tanto da consentire la tracciabilità dei pagamenti inerenti le spese sanitarie in relazione ai dati fiscali inseriti i ricevute e fatture.
La finalità è quella della messa a disposizione di tali dati all’Agenzia delle Entrate onde predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda al sito della Ragioneria Generale dello Stato.
11 – Cosa ha determinato il “decreto capienze”?
A seguito di quanto previsto dal d.l. 01/2022, il “Sistema Tessera Sanitaria” ora non si limiterà più a raccogliere i dati relativi ai pagamenti delle spese sanitarie, ma comporterà la raccolta e il trattamento dei dati sanitari sulla vaccinazione COVID19 dei singoli cittadini da parte dell’AER.
La norma parrebbe costituire diretta conseguenza delle modifiche da ultimo apportate al d.lgs. 196/2003 con il citato art. 9, d.l. 139/2021.
Come già osservato in questo precedente articolo, tuttavia, la modifica non può ritenersi estensibile ai dati sulla salute.
La normativa sulla tutela specifica e rafforzata di dati sanitari sensibili di cui allo stesso d.lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016, infatti, non è stata abrogata né modificata.
Essa, pertanto, giacché derivante da fonti sovraordinate, dovrebbe prevalere sul d.l. 139/2021.
12 – Efficacia dell’avviso di addebito e relativa impugnazione.
Infine si osserva che, in deroga alla normativa generale sulle sanzioni amministrative, l’avviso di addebito è immediatamente esecutivo e può essere impugnato al Giudice di Pace territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica.
L’avviso di addebito dovrà, altresì, avere i requisiti e i contenuti di cui all’art. 30, d.l. 78/2010.