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Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e AIS tramite sistema UniEMENS-CIG o Uni41 e regime transitorio con coesistenza del modello SR41 – INPS e previdenza sociale.

Cosa prevede il d.l. 41/2021 in tema di domande di pagamento diretto delle integrazioni salariali? Fino a quando sarà possibile avvalersi del regime transitorio che prevede la compresenza del modello SR41? In cosa consiste la trasmissione del flusso tramite UniEMENS-CIG o Uni41?

Con la circolare INPS 14 aprile 2021, n. 62 l’INPS aveva fornito indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei dati relativi ai flussi per le domande di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale (Cassa Integrazione Salariale Ordinaria CIGO, in deroga CIGD e assegno ordinario AIS) connessi all’emergenza Covid-19, tramite l’utilizzo del flusso telematico UNIEMENS -CIG per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021.

Dopo una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui è stato possibile effettuare l’invio dei dati sia con il nuovo flusso UNIEMENS -CIG sia con il modello SR41, era stata concessa una prima proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi di trasmissione fino al 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, le richieste di pagamento relative a domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022, e aventi come oggetto periodi decorrenti da gennaio 2022, si sarebbero dovute inviare solo con il nuovo flusso telematico UNIEMENS -CIG.

Con il messaggio 3356/2021 l’INPS aveva comunicato le relative istruzioni specificando sia i settori lavorativi coinvolti che le nuove procedure e controlli applicati sui flussi.

il decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19.

Nello specifico, l’articolo 8 del citato decreto, aveva introdotto:

  • un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che poteva essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • modifiche rilevanti al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, infatti, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, deve essere effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

Al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto, era stata prevista una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati poteva essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta doveva essere effettuata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”.

Con il messaggio n. 3556/2021 citato era stato prorogato il periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi a tutto il 2021.

Da ultimo, con messaggio 1320/2022, l’INPS ha stabilito una ulteriore proroga del sistema transitorio di trasmissione delle richieste di pagamento diretto fino al 30 aprile 2022.

Di tal chè, a partire dal 01 maggio 2022 dovrebbe entrare in vigore definitivamente il regime esclusivo di trasmissione del flusso tramite UniEmens-CIG.

Si vedrà nel dettaglio quali sono le modalità operative di questo flusso, anche a seguito delle ultime precisazioni da parte dell’INPS.

Indice.

  1. Ruolo del lavoratore nel procedimento di concessione e pagamento delle integrazioni salariali.
  2. Quali sono le fasi per l’erogazione delle integrazioni salariali?
  3. Modalità di pagamento delle integrazioni salariali: il conguaglio.
  4. Modalità di pagamento delle integrazioni salariali: il pagamento diretto.
  5. Quando è possibile ricorrere al pagamento diretto delle domande di integrazione salariale?
  6. Cos’è il flusso per il pagamento diretto delle domande di integrazione salariale?
  7. Periodo transitorio di coesistenza di entrambe le modalità.
  8. Settori esclusi.
  9. Estensione del nuovo flusso UnieMENS-CIG alle integrazioni salariali con causali ordinarie.
  10. Termini di trasmissione del flusso UniEMENS-CIG.
  11. Caratteristiche e vantaggi del nuovo flusso UniEMENS-CIG.
  12. Omogeneizzazione dei flussi e utilizzo di un unico linguaggio.
  13. Efficientamento dei tempi di erogazione della prestazione.
  14. Applicazione dello stesso processo informatico previsto per il conguaglio.

1 – Ruolo del lavoratore nel procedimento di concessione e pagamento delle integrazioni salariali.

Com’è noto, le integrazioni salariali sono indennità attribuite al datore di lavoro che ne fa domanda ma pagate dall’INPS in favore di terzi beneficiari, cioè i lavoratori.

Questi ultimi, pur non avendo titolo diretto per richiedere il pagamento della citata indennità, sono cointeressati nel procedimento amministrativo poiché, appunto, il beneficio è previsto anche in loro favore.

Ciò in quanto le integrazioni salariali costituiscono una indennità sostitutiva della retribuzione.

2 – Quali sono le fasi per l’erogazione delle integrazioni salariali?

Il procedimento di erogazione delle integrazioni salariali è suddiviso in due fasi distinte ma necessarie e interconnesse:

  • la fase autorizzatoria;
  • la fase di pagamento.

Entrambe sono necessariamente avviate su istanza o, comunque, iniziativa di parte datoriale.

La relativa scelta deve essere effettuata già con la domanda di autorizzazione dell’indennità di integrazione salariale.

In assenza dell’autorizzazione non sussiste il titolo per richiedere il pagamento.

In assenza dell’atto di iniziativa per richiedere l’erogazione degli importi autorizzati entro il termine decadenziale specificato, non viene disposto il pagamento dell’indennità da parte dell’INPS.

Peraltro, come già rilevato qui, in tale ultimo caso il debito retributivo rimane in capo al datore di lavoro.

3 – Modalità di pagamento delle integrazioni salariali: il conguaglio.

Il pagamento delle integrazioni salariali può avvenire in due modalità distinte:

  • mediante conguaglio;
  • mediante pagamento diretto.

Con la prima modalità il datore di lavoro deve anticipare al lavoratore il relativo importo e quindi dichiarare quanto anticipato in una denuncia contributiva emessa entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

Mediante un sistema di compensazione di debiti contributivi ed esponendo, all’uopo, un codice specifico a seconda del tipo di integrazione salariale richiesta, il datore di lavoro ottiene il rimborso di quanto anticipato.

4 – Modalità di pagamento delle integrazioni salariali: il pagamento diretto.

Il pagamento diretto costituisce una ulteriore modalità di erogazione delle integrazioni salariali.

In tale ipotesi il pagamento viene effettuato dall’INPS direttamente al lavoratore terzo beneficiario.

Esso richiede una nuova e specifica domanda del datore di lavoro, ulteriore rispetto alla domanda di autorizzazione.

La domanda di pagamento diretto viene trasmessa tramite un flusso informatico di dati di cui si dirà in proseguo.

Il pagamento, normalmente, è disposto su codice IBAN indicato nel flusso purché associato al codice fiscale del lavoratore a seguito di autenticazione dell’Istituto bancario di riferimento su apposita procedura informatica.

In assenza di codice IBAN validato, il pagamento può essere disposto tramite domiciliazione postale.

5 – Quando è possibile ricorrere al pagamento diretto delle domande di integrazione salariale?

La normativa emergenziale ha consentito di semplificare le richieste di pagamento diretto della CIGO, della CIGD e dell’AIS.

In origine, infatti, esso era concedibile esclusivamente nei casi di comprovata difficoltà finanziaria dell’azienda da dimostrarsi mediante compilazione del modello di cui all’allegato 2 della circolare INPS 197/2015.

In caso di integrazioni salariali con una delle causali legate all’emergenza sanitaria per COVID19, invece, non è necessario dare prova di tale requisito o dichiarare alcunché al riguardo.

Vedasi da ultimo anche le disposizioni emesse con circolare INPS 18/2022 già commentata qui.

6 – Cos’è il flusso per il pagamento diretto delle domande di integrazione salariale?

Come si è detto, la domanda di pagamento diretto avviene a seguito della trasmissione di un flusso informatico di dati che consentono all’INPS di effettuare il pagamento dei trattamenti di integrazione salariale.

Tale flusso, per ora, può essere trasmesso mediante due modalità:

  • Compilazione del modello telematico SR41;
  • trasmissione del flusso UniEMENS-CIG.

7 – Periodo transitorio di coesistenza di entrambe le modalità.

Al fine di consentire una fase di graduale transizione ed in riferimento alle sole istanze di integrazione salariale con una delle causali COVID-19, è stata prevista una prima fase di coesistenza di entrambe le modalità.

Tale fase, dapprima di durata semestrale a partire dai periodi decorrenti da aprile 2021, poi prorogata fino al 31 dicembre 2021, ha subito una ulteriore ultima proroga fino al 30 aprile 2022.

La scelta della modalità è sempre effettuata dal datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento.

Ciò implica che tutte le richieste riferite allo stesso Ticket e successive alla prima, una volta effettuata la scelta con il primo invio del flusso, dovranno seguire la medesima modalità.

Per i periodi decorrenti dal 01 maggio 2022, invece, entrerà a regime il flusso UnieMENS-CIG quale unica modalità di domanda del pagamento diretto.

8 – Settori esclusi.

Dal suesposto regime rimangono esclusi i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo.

Per essi permane la modalità di trasmissione dei dati tramite modello SR43 semplificato.

Si rimanda, in proposito, al messaggio INPS 3109/2020.

Parimenti, restano escluse le richieste di pagamento diretto della prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41 semplificato”.

9 – Estensione del nuovo flusso UniEMENS-CIG alle integrazioni salariali con causali ordinarie.

In ragione del carattere sperimentale del periodo transitorio di cui al precedente paragrafo, al fine di valutarne l’eventuale definitiva estensione a tutti i trattamenti di integrazione salariale, sarà consentito, fin da subito, utilizzare il nuovo flusso “UniEmens-Cig” anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale richiesti con causali ordinarie.

10 – Termini di trasmissione del flusso UniEMENS-CIG.

La novità introdotta rispetto alla disciplina del pagamento diretto delle integrazioni salariali erogato dall’Istituto riguarda esclusivamente una diversa modalità di trasmissione dei dati.

Rimane, pertanto, confermata la previsione di carattere generale già prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 anche per la tempistica di trasmissione dei dati relativi al pagamento diretto.

Essa, nello specifico, prevede che in caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro sia tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Trova, quindi, applicazione anche in tale caso il regime decadenziale già introdotto con il d.l. 34/2020.

11 – Caratteristiche e vantaggi del nuovo flusso UniEMENS-CIG.

Il nuovo flusso informatizzato è stato introdotto nell’ottica del raggiungimento dei seguenti obiettivi illustrati nella circolare INPS 62/2021 in commento:

  • Omogeneizzazione dei flussi e utilizzo di un unico linguaggio;
  • Efficientamento dei tempi di erogazione della prestazione.

12 – Omogeneizzazione dei flussi e utilizzo di un unico linguaggio.

Relativamente al primo obiettivo, il tracciato “UniEmens-Cig” a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell’UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio

Esso conserva la stessa struttura di esposizione dei dati. Viene, così, standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (a conguaglio e a pagamento diretto).

13 – Efficientamento dei tempi di erogazione della prestazione.

Le modalità previste per l’aggregazione delle denunce individuali UniEmens con i dati per il pagamento diretto consentono l’immediato instradamento sui sistemi gestionali, senza dover attendere i tempi propri dei flussi standard UniEmens.

L’originario flusso SR41, infatti, per poter essere trasmesso per la liquidazione delle somme richieste, doveva essere acquisito manualmente dall’operatore e superare la relativa fase di controllo.

Con il nuovo sistema di flusso informatizzato, invece, rimangono soggetti al controllo manuale dell’operatore solo le richieste che presentano anomalie.

Tutte le altre transitano per la liquidazione in maniera automatica e immediata.

14 – Applicazione dello stesso processo informatico previsto per il conguaglio.

Come per i pagamenti a conguaglio, i flussi per il pagamento diretto mediante uniEMENS-CIG possono essere trasmessi senza necessità di attendere l’autorizzazione, indicando il solo ticket associato alla domanda.

Il pagamento verrà, comunque, effettuato in data successiva al rilascio dell’autorizzazione.

Si applica, in definitiva, lo stesso regime gestionale previsto per le prestazioni a conguaglio con incrocio dei dati indicati nell’UniEMENS-CIG e negli UniEmens ordinari qualora sussista l’esigenza, per il datore di lavoro di trasmettere entrambi i flussi.

Ciò può accadere, ad esempio, quando si ha una semplice contrazione parziale della forza lavoro per cui solo alcuni lavoratori vengono sospesi mentre altri restano in servizio, oppure i lavoratori vengono sospesi sono per parte del proprio orario di servizio.

15 – Gestione dei flussi.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del flusso UniEMENS-CIG, nonché i controlli di accoglienza, coerenza, congruità e compatibilità, si rimanda a quanto specificato nel dettaglio dalla circolare INPS 62/2021.

Si precisa qui che un ulteriore vantaggio è determinato da due aspetti:

  • L’isolamento dei flussi individuali di ciascun lavoratore;
  • La consultabilità, in tempo reale, del procedimento informatico di gestione dei flussi tramite il Cruscotto CIG-Fondi presente nel Cassetto previdenziale Aziende.

Con il primo espediente, anomalie relative ad un solo codice fiscale beneficiario non inficiano né impediscono la liquidazione degli importi richiesti anche per altri lavoratori in riferimento allo stesso Ticket.

Col modello SR41, invece, poiché come si è detto i controlli erano parzialmente manuali da eseguirsi a cura dell’operatore, era necessario interdire la liquidazione riferita a tutti i codici fiscali inseriti nell’unica richiesta.

Tramite il Cruscotto CIG-Fondi, infine, è possibile constatare, senza ritardo, la presenza di eventuali anomalie nel flusso (come, ad esempio, codice Iban errato) e provvedere a trasmettere le variazioni del caso.

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