Cos’è il Fondo di Garanzia per il TFR e i crediti da lavoro? Quali sono i presupposti per l’intervento del Fondo? Che differenze ci sono nella disciplina della prescrizione tra TFR e crediti da lavoro? Qual è il termine prescrizionale per la previdenza complementare? In che misura è rilevante e vincolante l’ammissione del credito allo stato passivo? Si può prescindere dalla prova della sussistenza e della cessazione del rapporto di lavoro? Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere opposti all’INPS?
Istituito con l’art. 2, l. 297/1982, il Fondo di garanzia per il Trattamento di fine rapporto (TFR) interviene a favore del lavoratore nel pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Ai fini, quindi, dell’intervento del Fondo sono necessari i seguenti presupposti:
- Sussistenza del diritto al TFR;
- Certezza in ordine all’ammontare di tale diritto;
- Insolvenza del datore di lavoro. In assenza di anche uno solo di tali presupposti, l’intervento del Fondo non può avvenire. A seguito, peraltro, della modifica introdotta con gli art. 1 e 2, d.lgs. 80/1992, il Fondo interviene, altresì, per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
In ragione di quanto prescritto dall’art. 24, l. 88/1989, il Fondo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.
Fatta questa breve premessa finalizzata ad inquadrare l’istituto, ci si soffermerà, ora, sulla prescrizione, nonché sulle norme applicabili al riguardo.
Il legislatore non ha predisposto particolari disposizioni in merito alla prescrizione dei crediti per l’intervento del Fondo di Garanzia, salvo che per i crediti da lavoro.
Di tal ché si applicherà il termine quinquennale ordinariamente previsto dall’art. 2948 c.c. per il TFR, con le particolarità che verranno indicate nel proseguo della trattazione.
Si ricordi, qui, preliminarmente che la prescrizione è determinata da quel lasso di tempo previsto dalla legge entro cui il titolare deve azionare il proprio diritto.
Decorso inutilmente questo periodo, si producono effetti estintivi del diritto che, conseguentemente, non può più essere azionato.
La prescrizione può subire interruzioni e sospensioni.
Capirne la relativa disciplina è importante anche per distinguerla dalla decadenza e stabilire quale sia il momento opportuno per proporre domanda di intervento del Fondo di Garanzia.
La decadenza sarà approfondita in questo articolo.
Si procederà ora ad esaminare i presupposti per la domanda di intervento del Fondo e la relativa prescrizione.
Indice.
- La prescrizione in riferimento all’intervento del Fondo di Garanzia.
- I crediti da lavoro rientranti nel Fondo di Garanzia.
- La prescrizione breve per i crediti da lavoro.
- Presupposti necessari per l’intervento del Fondo di Garanzia.
- Maturazione della prescrizione per l’intervento del Fondo.
- Accertamento della sussistenza e della cessazione del rapporto di lavoro.
- Efficacia degli atti interruttivi della prescrizione anche nei confronti dell’INPS.
- Quali sono gli atti idonei ad interrompere la prescrizione?
- Particolarità relative all’interruzione del termine prescrizionale per i crediti da lavoro.
- Decorrenza del termine prescrizionale per i crediti da lavoro.
- Prescrizione decennale per la previdenza complementare.
1 – La prescrizione in riferimento all’intervento del Fondo di Garanzia.
Come si è accennato in premessa, per l’intervento del Fondo di Garanzia in riferimento al pagamento del TFR non è previsto alcun termine prescrizionale specifico da parte della legge 297/1992.
Si ritiene, pertanto, applicabile il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c. per le “indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”.
2 – I crediti da lavoro rientranti nel Fondo di Garanzia.
Oltre al TFR, il Fondo garantisce il pagamento dei crediti diversi purché sempre afferenti al rapporto di lavoro.
I crediti liquidabili, ai sensi del comma 1, art. 2, d.lgs. 80/1992, sono quelli maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Ulteriore condizione è che essi rientrino, altresì, nei 12 mesi precedenti:
- la data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure di cui all’art. 1, comma 1;
- la data di inizio dell’esecuzione forzata;
- la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa.
Questo ulteriore termine dei dodici mesi da una delle date di cui sopra non costituisce una decadenza ma un vero e proprio requisito di accesso.
Il Fondo non interviene per tutti i crediti collocati al di fuori da quello specifico lasso temporale.
3 – La prescrizione breve per i crediti da lavoro.
Nello specifico, il comma 5, art, 1 dispone che “il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno”.
Trattasi di una prescrizione breve che, come anche la prescrizione quinquennale, matura nel momento in cui si verificano tutti i presupposti per proporre domanda al Fondo di Garanzia.
4 – Presupposti necessari per l’intervento del Fondo di Garanzia.
Come rilevato in premessa, la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia può essere effettuata solo nel momento in cui i presupposti sono maturati.
Tali presupposti, è utile ricordarlo, sono i seguenti:
- Sussistenza del diritto al TFR;
- Certezza in ordine all’ammontare di tale diritto;
- Insolvenza del datore di lavoro.
Sul tema vedasi la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che, più volte, ha affermato:
“Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982, ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore anche nei confronti del Fondo di garanzia”. (Cass. 19/12/2005 n. 27917)
5 – Maturazione della prescrizione per l’intervento del Fondo.
In ragione di ciò, la prescrizione per la proposizione della domanda di intervento del Fondo maturerà solo nel momento in cui i presupposti di cui sopra si sono tutti verificati.
Per tal motivo l’art. 2, comma 2, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, prevede che la domanda debba essere presentata in caso di:
- fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della legge fallimentare.;
- impugnazioni o opposizione al credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza;
- concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione o del decreto che decide su eventuali opposizioni o impugnazioni;
- insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide eventuale contestazione;
- esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione del ricavato dell’esecuzione.
Al determinarsi, infatti, di uno degli eventi di cui sopra e a seconda della fattispecie concreta, saranno necessariamente accertati tutti i presupposti di certezza e liquidità del credito nonché l’insolvenza del datore di lavoro ormai conclamata.
6 – Accertamento della sussistenza e della cessazione del rapporto di lavoro.
In riferimento, peraltro, alla maturazione dei presupposti occorre fare una ulteriore precisazione per quanto riguarda la sussistenza del diritto al TFR.
Di recente la Suprema Corte ha rilevato che “il diritto alla prestazione del Fondo nasce … non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge” (Cass.19 luglio 2018, n. 19277, p.ti da 5 a 7).
Tale osservazione reca come postulato il principio secondo cui l’INPS non può ritenersi vincolato alla mera ammissione del credito allo stato passivo.
A monte occorre, infatti, l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro nonché della sua cessazione quale presupposto necessario e imprescindibile per la maturazione del diritto al TFR.
In particolare, se il rapporto di lavoro non viene accertato, a fortiori non può essere accertata nemmeno la sua cessazione, con conseguente insussistenza del diritto al TFR.
Parimenti, se il rapporto di lavoro è accertato nella sua costituzione ma non può essere accertata la effettiva durata e l’intervenuta cessazione, non si verificano i presupposti per l’intervento del Fondo di Garanzia.
7 – Efficacia degli atti interruttivi della prescrizione anche nei confronti dell’INPS.
Dalla sopra esposta disciplina emerge l’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione eseguiti verso il datore di lavoro anche nei confronti dell’INPS.
In proposito l’INPS, con la circolare 86/2004, ha precisato anche in riferimento ai crediti da lavoro diversi dal TFR: “La Corte di Cassazione, tuttavia, con giurisprudenza ormai costante ha riconosciuto che il Fondo di Garanzia in virtù dell’accollo legislativamente predisposto diviene condebitore solidale del datore di lavoro; ne consegue che, in forza dell’art. 1310 c.c. tutti gli atti con i quali il lavoratore interrompe la prescrizione nei confronti del datore di lavoro hanno effetti anche nei confronti del Fondo di Garanzia”.
Qualora, infatti, la domanda di intervento del Fondo sia stata presentata oltre il termine individuato ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.lgs. 80/92 che rinvia alla l. 297/1982, l’INPS è tenuta ad appurare che non sussistano atti interruttivi della prescrizione nei confronti del datore di lavoro.
8 – Quali sono gli atti idonei ad interrompere la prescrizione?
Com’è noto, la prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto scritto con il quale il lavoratore costituisce in mora il proprio datore di lavoro.
L’instaurazione di una domanda giudiziale interrompe la prescrizione che comincerà a decorrere al passaggio in giudicato della sentenza.
Salvo le precisazioni di cui al precedente p.to 6 della presente trattazione, la domanda di ammissione al passivo fallimentare comporta l’interruzione della prescrizione anche nei confronti del Fondo di Garanzia.
In tal caso la prescrizione ricomincia a decorrere a partire dalla data di chiusura della procedura concorsuale.
Per quanto riguarda la liquidazione coatta amministrativa, la prescrizione si interrompe dalla data di notifica al lavoratore della comunicazione di cui all’art. 207 Legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Nel concordato preventivo l’interruzione decorre dalla data di conclusione del concordato tra debitore e creditori e la prescrizione ricomincia a maturare a partire dalla data di pubblicazione del decreto giudiziale di omologazione dell’accordo.
9 – Particolarità relative all’interruzione del termine prescrizionale per i crediti da lavoro.
Per quanto riguarda i crediti da lavoro originariamente l’INPS, con la circolare 58/1998 e ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia, aveva previsto che “Nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il termine decorre dalla data del pignoramento, sempre ché il credito del lavoratore sia stato azionato entro l’anno dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
La circolare non teneva in considerazione il disposto di cui all’art. 2948 p. 4) c.c. che fissa in cinque anni il termine per la prescrizione estintiva dei crediti di lavoro.
10 – Decorrenza del termine prescrizionale per i crediti da lavoro.
Tale termine decorre dal giorno successivo alla maturazione del diritto alla retribuzione per i lavoratori il cui rapporto è garantito dalla stabilità, per gli altri decorre dalla data di cessazione del rapporto stesso.
In conseguenza di quanto sopra e come prescritto dalla citata circolare INPS 86/2004, “nell’istruttoria delle domande le Sedi in primo luogo verificheranno che la domanda sia stata presentata entro un anno dai termini di cui al paragrafo 1), solo nel caso in cui tali termini non siano stati rispettati verificheranno l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione compiuti dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro nel termine di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Peraltro è appena il caso di precisare che il termine di prescrizione è differente dal termine di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. 80/1992
Quest’ultimo, infatti, rappresenta dies a quo necessario per individuare il periodo coperto dalla garanzia del Fondo, come previsto dalla circolare INPS 55/1998.
Trattasi, pertanto, non già di un termine decadenziale bensì di un presupposto sostanziale per l’intervento del Fondo di Garanzia.
11 – Prescrizione decennale della previdenza complementare.
Si apre, infine, un breve paragrafo sulla previdenza complementare per cui l’art. 5, d.lgs. 80/1992 ha istituito presso l’INPS il Fondo di garanzia.
L’intervento del Fondo, quindi, è previsto anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso il versamento del TFR presso il fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore.
In tal caso, sebbene la domanda di intervento sia effettuata dal lavoratore, il Fondo di Garanzia provvede a versare il TFR presso il fondo di previdenza complementare designato,
Sarà quest’ultimo ad erogare la prestazione al lavoratore una volta maturati i requisiti.
L’intervento del Fondo di garanzia per la previdenza complementare è ulteriormente specificato dalla circolare INPS 22 febbraio 2008 n. 23 e dal messaggio 11 maggio 2016 n. 2084.
Come si evince dalla circolare citata, la prescrizione è in tal caso decennale, applicandosi la normativa prevista per tutti i crediti civilistici, non già per l’erogazione del TFR al lavoratore.